Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/989 della Commissione del 22 maggio 2023 che modifica il Regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili, comprese le qualifiche e le licenze del personale autorizzato alla riammissione in servizio di prodotti dopo la manutenzione.

(2)Il termine «aeromobili a motore complessi» era stato definito all’articolo 3, lettera j), del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), abrogato dal regolamento (UE) 2018/1139. Conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, il regolamento (UE) n. 1321/2014 deve essere adeguato al regolamento (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la definizione di tale termine.

(3)Al fine di migliorare l’efficienza del sistema di licenze di manutenzione e di formazione sulla manutenzione, è necessario introdurre modifiche ai requisiti relativi alle licenze di manutenzione e alle imprese che erogano servizi di formazione di cui all’allegato III (parte 66) e all’allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014.

(4)In particolare, è necessario agevolare l’approvazione dell’abilitazione per tipo di aeromobile sulle licenze di manutenzione qualora non vi siano imprese approvate conformemente all’allegato IV del regolamento (UE) n. 1321/2014 che erogano servizi di formazione per tipo su tali aeromobili, mantenendo lo stesso livello di sicurezza e condizioni di parità. È altresì necessario aggiornare il programma di formazione di base del personale autorizzato a certificare addetto alla manutenzione degli aeromobili, migliorare l’efficienza della «formazione sul posto di lavoro» richiesta per l’approvazione della prima abilitazione per tipo nella categoria della licenza di manutenzione e introdurre nuovi metodi di formazione e tecnologie didattiche e altri miglioramenti nell’ambito del regolare aggiornamento delle norme contenute in tale allegato.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1321/2014.

(6)Le modifiche si basano sul parere n. 07/2022 (4) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(7)È opportuno prevedere un periodo di transizione sufficiente al fine di garantire che le imprese che erogano servizi di formazione sulla manutenzione e le autorità preposte al rilascio delle licenze si conformino alle nuove norme e procedure introdotte dal presente regolamento.

(8)Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360 della Commissione (5) ha modificato il regolamento (UE) n. 1321/2014 per includere i riferimenti alle informazioni e ai dati utilizzati per il mantenimento dell’aeronavigabilità stabiliti in conformità al nuovo allegato Ib del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (6).

(9)Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360 ha inavvertitamente soppresso il punto 3) dell’allegato I (parte M), punto M.A.302, lettera d), del regolamento (UE) n. 1321/2014 e i punti da 3) a 9) dell’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.302, lettera c), del medesimo regolamento, che avrebbero dovuto essere mantenuti. Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360 ha altresì aggiunto inavvertitamente un’altra lettera e), all’allegato I (parte M), punto M.A.502, del regolamento (UE) n. 1321/2014 anziché sostituirla.

(10)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1321/2014.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.135.01.0053.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A135%3ATOC

Foto:

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