LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 17,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009, la Commissione è tenuta a determinare, mediante regolamento, i limiti massimi di residui («LMR») delle sostanze farmacologicamente attive destinate all’utilizzo nell’Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi utilizzati nel settore zootecnico.
(2)Nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.
(3)Il praziquantel è già incluso in tale tabella come sostanza consentita per gli ovini e gli equidi. La voce esistente presenta la classificazione «LMR non richiesto».
(4)Conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 470/2009, il 27 luglio 2021 VETHELLAS AEBE ha presentato all’Agenzia europea per i medicinali («Agenzia») una domanda di estensione ai pesci della voce esistente per il praziquantel.
(5)L’8 settembre 2022 l’Agenzia, in base al parere del comitato per i medicinali veterinari, ha concluso che era opportuno fissare un LMR per il praziquantel nei pesci in relazione a muscolo e pelle in proporzioni naturali.
(6)A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l’Agenzia è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare ad un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.
(7)L’Agenzia ha concluso che è opportuno estrapolare la classificazione «LMR non richiesto» per il praziquantel negli ovini ad altri ruminanti, tranne i bovini.
(8)Alla luce del parere dell’Agenzia, la Commissione ritiene opportuno fissare un LMR per il praziquantel nei pesci, in relazione a muscolo e pelle in proporzioni naturali, e stabilire la classificazione «LMR non richiesto» raccomandata per il praziquantel in tutti i ruminanti, tranne i bovini.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010.
(10)Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.134.01.0036.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A134%3ATOC
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