Decisione (UE) 2023/983 del Consiglio del 15 maggio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede del gruppo di esperti sull’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli AETR.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) (1) è entrato in vigore il 5 gennaio 1976.

(2)A norma dell’articolo 21 dell’AETR, qualsiasi parte contraente può presentare proposte di modifica dell’accordo al segretario generale delle Nazioni Unite. Prima di essere presentate al segretario generale delle Nazioni Unite, le proposte sono discusse nel gruppo di lavoro dei trasporti su strada (SC.1) della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

(3)Nel quadro dell’AETR, UNECE ha istituito un gruppo di esperti. Tale gruppo è un organo abilitato a sviluppare e a presentare proposte di emendamento dell’AETR al gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell’UNECE.

(4)Durante la sua 32a sessione, programmata per il 12 giugno 2023, il gruppo di esperti sull’AETR discuterà una proposta, presentata dalla Repubblica di Bielorussia e dalla Federazione russa, che prevede un emendamento dell’articolo 4 dell’AETR attraverso l’introduzione di una clausola di forza maggiore, come illustrato nei documenti ECE/TRANS/SC.1/GE.21/2023/2/Rev.1.

(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede del gruppo di esperti sull’AETR ed eventualmente del gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell’UNECE, poiché l’emendamento dell’AETR che tali organi saranno chiamati a esaminare e approvare avrebbe carattere vincolante nel diritto nazionale a norma dell’articolo 21, paragrafo 6, dell’AETR, ed è tale da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa dell’Unione, in particolare dei regolamenti (CE) n. 561/2006 (2) e (UE) n. 165/2014 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(6)Nella sentenza del 31 marzo 1971 nella causa 22/70 (4), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto che l’ambito relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti su strada costituisce una competenza esterna esclusiva dell’Unione. Tale competenza è stata da allora esercitata in numerosi atti legislativi adottati dai co-legislatori dell’Unione, tra cui i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014. Poiché la materia oggetto dell’AETR rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, la competenza per negoziare e concludere l’accordo e le relative modifiche spetta esclusivamente all’Unione a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(7)L’emendamento proposto mira a risolvere un problema pratico della Repubblica di Bielorussia e della Federazione russa che probabilmente deriva dalla guerra di aggressione della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, in cui la Repubblica della Bielorussia svolge un ruolo di complice, e che ha determinato l’applicazione di misure restrittive dell’Unione nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia. Tra le conseguenze di tali misure restrittive, vi è stata la sospensione delle attività, in e con tali paesi, di alcune imprese stabilite nell’Unione, comprese alcune imprese che solitamente forniscono carte tachigrafiche digitali e chip alle autorità preposte al rilascio delle carte nella Federazione russa e nella Repubblica di Bielorussia. Di conseguenza, tali due parti contraenti affermano di trovarsi in una situazione in cui è difficile o impossibile fornire carte tachigrafiche ai conducenti in tali paesi, che pertanto non possono rispettare l’AETR quando effettuano operazioni di trasporto internazionale su strada che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo. Tale proposta di emendamento, consentirebbe a una parte contraente di notificare unilateralmente di non essere più in grado di soddisfare uno dei principali requisiti dell’AETR, vale a dire l’uso di un apparecchio di controllo armonizzato per i veicoli che effettuano operazioni di trasporto internazionale (il tachigrafo digitale), per motivi di forza maggiore che non sarebbero soggetti ad alcun tipo di convalida o valutazione.

(8)A seguito di una dichiarazione di «forza maggiore» di una parte contraente, l’emendamento previsto consentirebbe di non richiedere l’uso di tachigrafi e carte tachigrafiche digitali per i veicoli immatricolati in tale parte contraente che effettuano operazioni di trasporto internazionale su strada. In questo modo sarebbe enormemente più difficile garantire il rispetto, da parte dei conducenti, dei periodi di guida e di riposo stabiliti nell’AETR e si creerebbe una scappatoia che potrebbe compromettere l’intera finalità dell’AETR.

(9)La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede del gruppo di esperti sull’AETR e del gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell’UNECE dovrebbe essere contraria all’emendamento proposto al fine di evitare un significativo indebolimento dell’applicazione delle norme sui periodi di guida e di riposo stabilite nell’AETR e garantire la piena efficacia delle misure restrittive adottate dall’Unione.

(10)Non si può escludere che la Repubblica di Bielorussia o la Federazione russa presentino formalmente, a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’AETR, una proposta di emendamento dell’AETR al segretario generale delle Nazioni Unite indipendentemente dalle discussioni in seno agli organi dell’UNECE. In tal caso gli Stati membri dovrebbero obiettare a tale proposta ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), dell’AETR.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.134.01.0041.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A134%3ATOC

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