LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada (1), in particolare l’articolo 11,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 165/2014 ha introdotto i tachigrafi intelligenti, che comprendono un collegamento al sistema globale di navigazione satellitare (Global Navigation Satellite System, «GNSS»).
(2)Le specifiche tecniche per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti sono definite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione (2).
(3)Il regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto nuovi requisiti per il tachigrafo intelligente, che hanno richiesto la modifica delle relative specifiche tecniche. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 della Commissione (4) ha pertanto modificato il regolamento (UE) 2016/799 per introdurre una seconda versione del tachigrafo intelligente.
(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 ha introdotto l’uso obbligatorio del servizio aperto di autenticazione dei messaggi di navigazione (Open Service Navigation Message Authentication, «OSNMA») di Galileo da parte dei tachigrafi intelligenti, al fine di consentire l’autenticazione delle posizioni registrate dal tachigrafo mediante l’uso del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) di Galileo.
(5)L’OSNMA è attualmente in una fase di prova pubblica e la sua dichiarazione di servizio è prevista solo dopo la data di introduzione della seconda versione del tachigrafo intelligente nei veicoli di nuova immatricolazione. Ciò provoca incertezza per quanto riguarda sia l’omologazione delle unità elettroniche di bordo, sia il comportamento dei tachigrafi intelligenti di seconda versione in seguito a una futura modifica del segnale nello spazio nell’OSNMA.
(6)Per garantire condizioni di prova e di omologazione armonizzate, nonché comportamenti armonizzati delle unità elettroniche di bordo, è necessario garantire un funzionamento comune dei tachigrafi intelligenti di seconda versione, sia prima che dopo la dichiarazione di servizio dell’OSNMA.
(7)I primi tachigrafi intelligenti di seconda versione dovrebbero essere omologati sulla base del segnale nello spazio e del materiale crittografico dell’OSNMA disponibili per la fase di prova pubblica del servizio. Al fine di garantire che il conducente non sia disturbato dopo la modifica del segnale operativo nello spazio, tali tachigrafi dovrebbero ignorare l’OSNMA fino a quando non potranno essere aggiornati per utilizzare appieno tale servizio. Ciò crea un periodo di transizione per i tachigrafi intelligenti di seconda versione per quanto riguarda l’uso dell’OSNMA.
(8)Tali tachigrafi di transizione dovrebbero garantire tutte le funzionalità di cui al capo II del regolamento (UE) n. 165/2014.
(9)Una volta effettuata la dichiarazione di servizio OSNMA, si prevede che non saranno necessarie modifiche dell’hardware per consentire ai tachigrafi di funzionare con il servizio OSNMA operativo. Dovrebbe pertanto essere possibile aggiornare il software di un tachigrafo di transizione per utilizzare appieno l’OSNMA non appena sarà disponibile.
(10)Alla luce dei futuri sviluppi riguardanti la disponibilità e il funzionamento dell’OSNMA, la possibilità di aggiornare il tachigrafo in un’officina o eventuali tecniche di manipolazione del tachigrafo rilevate sul campo, la Commissione può riesaminare l’opportunità di rivedere le specifiche tecniche, compresa l’opportunità di imporre l’uso completo delle capacità dell’OSNMA per il tachigrafo intelligente di transizione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.134.01.0028.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A134%3ATOC
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