IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 17 maggio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/797 (1).
(2)La decisione (PESC) 2019/797 si applica fino al 18 maggio 2025. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare la validità delle misure restrittive ivi previste fino al 18 maggio 2024.
(3)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2019/797,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 10 della decisione (PESC) 2019/797 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
La presente decisione si applica fino al 18 maggio 2025 ed è costantemente riesaminata. Le misure di cui agli articoli 4 e 5 si applicano nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell’allegato fino al 18 maggio 2024.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. FORSSMED
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.129.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A129%3ATOC
Foto:
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