Raccomandazione (UE) 2023/965 della Commissione del 12 maggio 2023 relativa alla metodologia per il monitoraggio dell’assunzione di additivi alimentari e di aromi alimentari.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce le disposizioni per il monitoraggio dell’assunzione di additivi alimentari. Conformemente all’articolo 27 di tale regolamento, gli Stati membri devono provvedere al monitoraggio del consumo e dell’uso degli additivi alimentari elencati nell’allegato II, parte B, del medesimo regolamento con un approccio basato sui rischi e comunicare alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») le relative informazioni con l’appropriata periodicità. A tal fine la Commissione era tenuta ad adottare una metodologia comune per la raccolta di informazioni da parte degli Stati membri sull’assunzione a scopo dietetico di additivi alimentari nell’Unione.

(2)Il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce le disposizioni per il monitoraggio dell’assunzione di aromi alimentari. Conformemente all’articolo 20 di tale regolamento, gli Stati membri devono stabilire, con un approccio basato sui rischi, sistemi di monitoraggio del consumo e dell’uso degli aromi inclusi nell’elenco dell’Unione nonché del consumo delle sostanze di cui all’allegato III del medesimo regolamento e comunicare alla Commissione e all’Autorità le relative informazioni con l’appropriata periodicità. A tal fine la Commissione era tenuta ad adottare una metodologia comune per la raccolta, da parte degli Stati membri, di informazioni sull’assunzione a scopo dietetico di aromi alimentari nell’Unione.

(3)Sebbene sia necessaria una metodologia comune per garantire che l’assunzione di additivi alimentari e di aromi alimentari calcolata dai diversi Stati membri possa essere confrontata e che i dati raccolti possano essere utilizzati per calcolare l’assunzione a livello di Unione, l’elaborazione di tale metodologia comune è ostacolata dalla disponibilità limitata di metodi di analisi e di norme analitiche e dalla mancanza di informazioni sull’uso degli aromi alimentari.

(4)Il 23 giugno 2010 (3) e il 23 dicembre 2022 (4) l’Autorità ha comunque fornito orientamenti per stimare l’assunzione di aromi alimentari con la dieta. Per quanto riguarda gli additivi alimentari, il 18 luglio 2012 l’Autorità ha fornito orientamenti per stimarne l’assunzione con la dieta (5) e ha introdotto nel contempo uno strumento di valutazione dell’esposizione agli additivi alimentari, denominato «modello di assunzione degli additivi alimentari» (Food Additive Intake Model, FAIM). Il 17 ottobre 2017 l’Autorità ha pubblicato una dichiarazione sull’approccio da essa seguito per la valutazione affinata dell’esposizione nell’ambito della valutazione della sicurezza degli additivi alimentari in corso di nuova valutazione (6). Sulla base di tali orientamenti e al fine di acquisire esperienza, affrontare alcune delle difficoltà incontrate e agevolare l’adozione di una metodologia comune in futuro, la Commissione raccomanda agli Stati membri di applicare la metodologia esposta nella presente raccomandazione.

(5)Considerato l’elevato numero di additivi alimentari e di aromi alimentari che possono essere presenti nei diversi prodotti alimentari sul mercato e, di conseguenza, l’elevato numero di potenziali combinazioni di additivi alimentari e di aromi alimentari con categorie di alimenti, è opportuno che gli Stati membri classifichino gli additivi e gli aromi alimentari e ne definiscano la priorità in base al rischio ad essi associato. Al fine di garantire una definizione obiettiva della priorità, il rischio dovrebbe essere valutato principalmente sulla base dell’esito della più recente valutazione dei rischi effettuata dall’Autorità o dal comitato scientifico dell’alimentazione umana, di altre indicazioni della necessità di sottoporre un additivo alimentare o un aroma alimentare a una sorveglianza più rigorosa, come la presenza di impurità nel caso degli additivi alimentari, o di indicazioni del fatto che i valori di assunzione con la dieta utilizzati per la valutazione della sicurezza sono obsoleti o sottostimati. Gli Stati membri non dovrebbero tuttavia classificare gli aromi alimentari per i quali la Commissione intende chiedere informazioni ai produttori e agli utilizzatori, né quelli per cui il monitoraggio non appare necessario sulla base dell’esito dell’ultima valutazione effettuata dall’Autorità, né definirne la priorità. Inoltre, al fine di garantire flessibilità, gli Stati membri possono adeguare le priorità tenendo conto di altri fattori.

(6)Per garantire la diffusione delle informazioni tra gli Stati membri, la Commissione e l’Autorità, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dell’esito della definizione della priorità effettuata nell’ambito di un piano di monitoraggio pluriennale e mantenere tale piano aggiornato.

(7)Poiché i dati raccolti dovrebbero consentire di calcolare l’assunzione degli additivi alimentari e degli aromi alimentari, la sola raccolta dei dati di presenza non è sufficiente e gli Stati membri dovrebbero raccogliere almeno un tipo di dati di occorrenza. Possono tuttavia essere raccolti anche dati di presenza in quanto consentono di stabilire se un additivo alimentare o un aroma alimentare è utilizzato o meno in un determinato prodotto alimentare.

(8)Al fine di garantire che i dati raccolti siano rappresentativi dell’uso dell’additivo alimentare o dell’aroma alimentare negli alimenti presenti sul mercato di uno Stato membro, come pure di stimare l’assunzione di tali additivi alimentari e aromi alimentari, gli Stati membri dovrebbero decidere quali siano i prodotti alimentari in cui la presenza o l’occorrenza di additivi alimentari e di aromi alimentari deve essere monitorata secondo criteri che tengano conto del contributo relativo degli alimenti o dei marchi all’assunzione con la dieta. Inoltre, poiché alcune sostanze, come l’acido ascorbico, possono essere contenute naturalmente negli alimenti o possono esservi aggiunte come fonte di nutrienti o come additivi alimentari o aromi alimentari, gli Stati membri dovrebbero tenere conto anche degli alimenti che contribuiscono all’assunzione di una sostanza con la dieta a partire da fonti diverse dall’uso come additivo alimentare o aroma alimentare al fine di poter calcolare l’assunzione con la dieta a partire da tali altri fonti e l’esposizione complessiva alla sostanza in questione.

(9)Per ottenere una visione più completa della situazione, gli Stati membri possono integrare i dati di monitoraggio con dati ottenuti tramite compiti riguardanti i controlli ufficiali conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) che siano rappresentativi dell’uso di additivi alimentari o di aromi alimentari negli alimenti disponibili sul mercato.

(10)Al fine di ottenere risultati attendibili gli Stati membri dovrebbero utilizzare i metodi di analisi di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2017/625, che contiene un elenco dei metodi utilizzati per le analisi di laboratorio.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.129.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A129%3ATOC

Foto:

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