LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c),
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2008/127/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva carbonato di calcio (calcare) nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).
(2)Conformemente all’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive figuranti nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’approvazione della sostanza attiva carbonato di calcio indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4), doveva inizialmente scadere il 31 agosto 2022. L’approvazione della sostanza attiva calcare indicata nell’allegato, parte A, del medesimo regolamento, doveva scadere il 31 agosto 2019.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1448 della Commissione (5) ha rinnovato l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio carbonato di calcio fino al 31 ottobre 2036 e ha modificato di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(4)L’11 agosto 2017 AgroRadomysl a.s. ha presentato alla Cechia, lo Stato membro relatore, una domanda di approvazione della sostanza attiva calcare in conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(5)Il 26 luglio 2019 lo Stato membro relatore ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») dell’ammissibilità della domanda, conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(6)Lo Stato membro relatore ha completato la sua valutazione, sotto forma di progetto di rapporto di valutazione, e l’ha trasmessa alla Commissione e all’Autorità l’11 settembre 2020. Il progetto di rapporto di valutazione conteneva una raccomandazione sulla decisione da adottare per quanto riguarda l’approvazione del calcare per gli impieghi rappresentativi sostenuti dal richiedente.
(7)L’Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. Essa ha inoltre trasmesso il progetto di rapporto di valutazione al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Le osservazioni pervenute sono state inoltrate dall’Autorità alla Commissione.
(8)L’8 aprile 2022 (6) l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (7) sulla possibilità che il calcare soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(9)Nelle sue conclusioni l’Autorità ha dichiarato che le due sostanze, carbonato di calcio e calcare, sono chimicamente identiche.
(10)La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi un progetto di relazione di esame sul calcare (come ulteriore specifica del carbonato di calcio) e un progetto del presente regolamento che modifica il rinnovo dell’approvazione del carbonato di calcio, rispettivamente l’8 dicembre 2022 e il 23 marzo 2023.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.129.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A129%3ATOC
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