Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/935 della Commissione dell'11 maggio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese.

Giustizia Istockphoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Inchiesta iniziale e misure in vigore

(1)Misure antidumping sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «paese interessato»), che variano tra 5,1 % e 9,8 %, sono state istituite inizialmente dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio (2) («misure iniziali»).

(2)Le misure iniziali si applicavano a tutte le importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Cina, fatta eccezione per le importazioni di tali filati prodotti dai produttori esportatori cinesi Zhejiang Hailide New Material Co. Ltd. («Hailide») e Hangzhou Huachun Chemical Fiber Co. Ltd. («Huachun»). Nei confronti di tali società non è stata inizialmente istituita alcuna aliquota del dazio regolamento (UE) n. 1105/2010, in quanto non sono state accertate pratiche di dumping in relazione ad esse.

(3)In seguito a un primo riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1159 della Commissione (4), quest’ultima ha mantenuto in vigore le misure iniziali.

(4)Un secondo riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e un riesame intermedio parziale (5) a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, aventi portata limitata all’esame del dumping (6), sono stati avviati rispettivamente il 23 febbraio 2022 e il 30 giugno 2022.

(5)In linea con la relazione dell’organo d’appello dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nella causa Mexico – Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice (7) («relazione dell’organo d’appello dell’OMC»), Hailide e Huachun non sono state esaminate nei successivi riesami delle misure iniziali istituite dal regolamento (UE) n. 1105/2010 e non sono soggette alle misure in vigore.

1.2.Apertura

(6)Il 30 giugno 2022 la Commissione ha aperto un’inchiesta antidumping a norma dell’articolo 5 del regolamento di base relativa alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità fabbricati ed esportati nell’Unione da parte di Hailide. Un avviso di apertura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8) («avviso di apertura»).

(7)La Commissione ha aperto l’inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 16 maggio 2022 dal comitato internazionale per il rayon e le fibre sintetiche («CIRFS» o «denunciante») per conto dell’industria dell’Unione dei filati di poliestere ad alta tenacità, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

(8)L’inchiesta è limitata al produttore esportatore interessato (Hailide) e a qualsiasi società collegata. Un altro produttore esportatore, Huachun, che non era stato assoggettato a un’aliquota del dazio antidumping nel contesto dell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure antidumping di cui sopra, ha cessato di esistere nel 2021. Huachun non è pertanto considerato un produttore esportatore di filati di poliestere ad alta tenacità né una parte interessata ai fini della presente inchiesta.

1.3.Parti interessate

(9)Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. Ha inoltre informato specificamente il produttore esportatore interessato e le autorità cinesi in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(10)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.127.01.0058.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A127%3ATOC

Foto:

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