LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (2) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri (3) figuranti negli elenchi degli allegati I e II o aventi aree elencate in detti allegati.
(3)Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) della Commissione recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 (4) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Grecia. La situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta.
(4)Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (5). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (6) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.
(5)Sono stati registrati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici nella Repubblica ceca e in Italia.
(6)Nel maggio 2023 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione di Liberec nella Repubblica ceca, in un'area attualmente non elencata come zona soggetta a restrizioni nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Di conseguenza detta area della Repubblica ceca, attualmente non elencata come zona soggetta a restrizioni nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e interessata da questo recente focolaio, dovrebbe, a causa della vicinanza ad aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I e II e al fine di garantire la continuità territoriale, essere elencata nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come zona soggetta a restrizioni II e le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I devono essere ridefinite in modo da tenere conto di questo focolaio.
(7)Nel maggio 2023 sono stati rilevati diversi focolai di peste suina africana in suini selvatici nelle regioni Piemonte e Liguria in Italia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situate nelle immediate vicinanze di aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Tali aree dell'Italia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situate nelle immediate vicinanze delle aree elencate come zone soggette a restrizioni II interessate da questi recenti focolai, dovrebbero pertanto essere elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come zone soggette a restrizioni II e le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai.
(8)A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici nella Repubblica ceca e in Italia e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
(9)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione della malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti nella Repubblica ceca e in Italia ed elencarle come zone soggette a restrizioni I e II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Poiché nell'Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti.
(10)Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile.
(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il l'11 maggio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.128.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A128%3ATOC
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