LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, e l’articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Inchieste precedenti e in corso e misure in vigore
(1)Misure antidumping sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «paese interessato») sono state istituite inizialmente dal regolamento (UE) n. 1105/2010 (2) («misure iniziali»).
(2)Le misure iniziali istituite hanno assunto la forma di un dazio ad valorem che varia tra il 5,1 % e il 9,8 %.
(3)Le misure iniziali si applicavano a tutte le importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Cina, fatta eccezione per le importazioni di tali filati prodotti dai produttori esportatori cinesi Zhejiang Hailide New Material Co. Ltd. («Hailide») e Hangzhou Huachun Chemical Fiber Co. Ltd. («Huachun»). Nei confronti di tali società non è stato istituito alcun dazio (regolamento (UE) n. 1105/2010), in quanto non sono state accertate pratiche di dumping in relazione ad esse.
(4)In seguito al primo riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (3) («regolamento di base»), con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione (4), modificato in particolare dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1159 della Commissione (5), quest’ultima ha mantenuto in vigore le misure iniziali. In linea con la relazione dell’organo d’appello dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nella causa Mexico – Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice (6) («relazione dell’organo d’appello dell’OMC»), Hailide e Huachun non sono state esaminate nel contesto di tale riesame in previsione della scadenza.
(5)Il 30 giugno 2022 la Commissione ha inoltre aperto un’inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base relativa alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità fabbricati ed esportati nell’Unione da Hailide («inchiesta parallela a norma dell’articolo 5») (7). Le importazioni da parte di Hailide non sono oggetto delle presenti inchieste di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio. Huachun, l’altro produttore esportatore che non era stato assoggettato a dazi nel contesto dell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure antidumping iniziali, ha cessato di esistere nel 2021. Di conseguenza Huachun non è più considerata un produttore esportatore di filati di poliestere ad alta tenacità.
1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio parziale
(6)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (8) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Cina, il 24 novembre 2021 è stata presentata alla Commissione una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (in appresso: «riesame in previsione della scadenza»).
(7)Il 1o aprile 2022 è stata inoltre presentata una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base (in appresso: «riesame intermedio parziale»). La portata della domanda era limitata al dumping. Di conseguenza l’analisi del pregiudizio di cui al presente regolamento riguarda esclusivamente il riesame in previsione della scadenza.
(8)Entrambe le domande sono state presentate dal comitato internazionale per il rayon e le fibre sintetiche (CIRFS o «richiedente») per conto dell’industria dell’Unione dei filati di poliestere ad alta tenacità ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
(9)La domanda di riesame in previsione della scadenza era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare la persistenza del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione.
(10)La domanda di riesame intermedio parziale si basava su elementi di prova sufficienti addotti dal richiedente, da cui risulta che, per quanto riguarda il dumping, le circostanze che hanno portato all’istituzione delle misure in vigore sono cambiate e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.127.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A127%3ATOC
Foto:
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