LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3, e l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Con regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2014 della Commissione (2) l’ipconazolo è stato approvato come sostanza attiva in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 ed è stato iscritto nell’elenco di cui all’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3).
(2)In seguito alla presentazione dei dati di conferma sul rischio a lungo termine per i volatili granivori, come previsto dall’articolo 1 in combinato disposto con l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2014, lo Stato membro relatore iniziale, il Regno Unito (4), ha effettuato una valutazione dei dati, che è stata riesaminata dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»). Sulla base delle informazioni presentate, l’Autorità ha concluso che gli impieghi rappresentativi dell’ipconazolo comportano un elevato rischio a lungo termine per i volatili (5).
(3)Il 9 marzo 2018 il comitato di valutazione dei rischi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha adottato un parere (6) a norma dell’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), in cui ha concluso che l’ipconazolo soddisfa, tra l’altro, i criteri per essere classificato come tossico per la riproduzione di categoria 1B.
(4)Il regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione (8) ha di conseguenza modificato l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 e classificato l’ipconazolo come tossico per la riproduzione di categoria 1B.
(5)Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 1107/2009, una sostanza attiva può essere approvata solo se un prodotto fitosanitario che la contiene non ha alcun effetto inaccettabile sull’ambiente, in particolare sulle specie non bersaglio, tra cui i volatili.
(6)A norma dell’allegato II, punto 3.6.4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, una sostanza attiva è approvata soltanto se non è o non deve essere classificata, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, come tossica per la riproduzione di categoria 1B, a meno che l’esposizione degli esseri umani a tale sostanza presente in un prodotto fitosanitario, nelle condizioni realistiche d’uso proposte, sia trascurabile.
(7)Conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione ha informato gli Stati membri, l’Autorità e il richiedente di ritenere che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera e), punto ii), di tale regolamento e di cui all’allegato II, punto 3.6.4, del medesimo non possano più essere soddisfatti poiché è stato individuato un elevato rischio a lungo termine per i volatili e l’ipconazolo è classificato come tossico per la riproduzione di categoria 1B. La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le proprie osservazioni.
(8)Il richiedente ha presentato osservazioni e informazioni supplementari che sono state prese in considerazione e valutate dal nuovo Stato membro relatore, il Belgio.
(9)La Commissione ha chiesto all’Autorità di esaminare le informazioni fornite dal richiedente, tenendo conto della valutazione del nuovo Stato membro relatore, e in particolare di considerare i rischi che gli usi rappresentativi dell’ipconazolo comportano per i volatili e se i requisiti relativi all’esposizione trascurabile per gli esseri umani (esposizione alimentare e non alimentare) di cui all’allegato II, punto 3.6.4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 possono essere considerati soddisfatti.
(10)Il 1o febbraio 2022 l’Autorità ha trasmesso alla Commissione la sua dichiarazione (9) dalla quale risulta che, sebbene i residui di ipconazolo negli alimenti siano inferiori al valore di default di 0,01 mg/kg e quindi l’esposizione alimentare all’ipconazolo sarebbe trascurabile, persistono incertezze in merito all’esposizione degli operatori e dei lavoratori a causa dei limiti degli studi presentati. In particolare, per quanto riguarda gli operatori, nello studio non sono state incluse le misurazioni dell’esposizione durante la pulizia delle attrezzature, e l’esposizione durante il confezionamento era ridotta al minimo grazie a un processo altamente automatizzato, il che ha limitato la rappresentatività dello studio in relazione alle pratiche di trattamento delle sementi comunemente utilizzate in tutta l’Unione. Lo studio è pertanto risultato di scarsa utilità. Inoltre per quanto riguarda i lavoratori lo studio presentato aveva un valore limitato, in quanto comprendeva solo i dati relativi a due lavoratori. Oltre a ciò, per uno di questi lavoratori l’esposizione non poteva essere considerata trascurabile, neppure tenendo conto dell’uso di dispositivi di protezione individuale.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.125.01.0019.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A125%3ATOC
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