LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.
(2)Nella decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione (3), la Commissione invita il Comitato europeo di normazione (CEN) e il Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) a elaborare norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425.
(3)Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924 il CEN ha elaborato varie nuove norme e ha rivisto una serie di norme armonizzate esistenti.
(4)In base alla decisione di esecuzione C(2020) 7924 il CEN ha elaborato le nuove norme armonizzate seguenti a sostegno del regolamento (UE) 2016/425: EN 13138-1:2021 sui requisiti di sicurezza e i metodi di prova per gli aiuti al galleggiamento per l’apprendimento delle tecniche di nuoto, quale rettificata da EN 13138-1:2021/AC:2022, EN 17520:2021 sui requisiti di sicurezza e i metodi di prova per i cordini autoassicuranti e EN ISO 16321-2:2021 sui requisiti aggiuntivi per la protezione degli occhi e del viso utilizzata durante la saldatura e i procedimenti connessi.
(5)Sulla base della decisione di esecuzione C(2020) 7924 il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 166:2001, EN 169:2002, EN 170:2002, EN 171:2002, EN 172:1994 quale modificata da EN 172:1994/A1:2000 e EN 172:1994/A2:2001, EN 174:2001, EN 379:2003+A1:2009, EN 1731:2006 e EN ISO 20345:2011. Tale revisione ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN ISO 16321-1:2022 sui requisiti generali per la protezione degli occhi e del viso per uso professionale, EN ISO 16321-3:2022 sui requisiti aggiuntivi per le protezioni a maglia degli occhi e del viso, EN ISO 18527-1:2022 sui requisiti delle maschere per lo sci da discesa e lo snowboard e EN ISO 20345:2022 sulle calzature di sicurezza.
(6)La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato la conformità delle norme armonizzate elaborate e riviste dal CEN alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924.
(7)Le norme armonizzate EN 13138-1:2021, quale rettificata da EN 1318-1:2021/AC:2022, EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021, EN ISO 16321-3:2022, EN 17520:2021, EN ISO 18527-1:2022 e EN ISO 20345:2022 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nel regolamento (UE) 2016/425. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(8)Le norme armonizzate EN ISO 16321-2:2021 e EN ISO 16321-3:2022 rinviano alla norma di riferimento normativo EN ISO 16321-1:2020, la cui data non è corretta. Tali norme armonizzate dovrebbero pertanto essere pubblicate con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(9)È necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 166:2001, EN 169:2002, EN 170:2002, EN 172:1994, quale modificata da EN 172:1994/A1:2000 e EN 172:1994/A2:2001, EN 174:2001, EN 379:2003+A1:2009, EN 1731:2006 e EN ISO 20345:2011 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dato che tali norme sono state riviste.
(10)Per motivi di chiarezza e razionalizzazione è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi. I riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 figurano attualmente nella decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione (4) e nella comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione (5).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.125.01.0037.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A125%3ATOC
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