Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/938 della Commissione del 10 maggio 2023 recante modifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento biomassa di lievito Yarrowia lipolytica.

Giustizia 111

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

(3)L’elenco dell’Unione di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 comprende la biomassa di lievito Yarrowia lipolytica quale nuovo alimento autorizzato.

(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/760 della Commissione (3) ha autorizzato l’immissione sul mercato della biomassa di lievito Yarrowia lipolytica quale nuovo alimento da utilizzare negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.

(5)Il 27 luglio 2020 la società Skotan SA («richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento biomassa di lievito Yarrowia lipolytica. La domanda riguardava l’estensione dell’uso della biomassa di lievito Yarrowia lipolytica ai sostituti di un pasto per il controllo del peso destinati alla popolazione adulta. La domanda riguardava inoltre una modifica dell’etichetta della denominazione del nuovo alimento.

(6)In conformità all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, il 21 dicembre 2020 la Commissione ha consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») chiedendole di formulare un parere scientifico sulla modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento biomassa di lievito Yarrowia lipolytica.

(7)Il 1o luglio 2022 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dell’estensione dell’uso della biomassa di lievito Yarrowia lipolytica quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 (5), in conformità all’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.

(8)Nel suo parere scientifico l’Autorità ha concluso che la modifica proposta è sicura alle condizioni d’uso proposte ed è pertanto opportuno modificare le condizioni d’uso della biomassa di lievito Yarrowia lipolytica.

(9)In linea con le condizioni d’uso dei sostituti di un pasto per il controllo del peso contenenti biomassa di lievito Yarrowia lipolytica proposte dal richiedente e valutate dall’Autorità, è necessario informare i consumatori, mediante un’etichetta adeguata, che i sostituti di un pasto per il controllo del peso contenenti biomassa di lievito Yarrowia lipolytica dovrebbero essere consumati solo da persone di età superiore ai 18 anni e non dovrebbero essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati integratori alimentari con aggiunta di biomassa di lievito Yarrowia lipolytica.

(10)Le informazioni fornite nella domanda e il parere dell’Autorità presentano motivazioni sufficienti per stabilire che le modifiche delle condizioni d’uso e dell’etichetta della denominazione (soppressione del termine «uccisa col calore») del nuovo alimento rispettano le condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e dovrebbero essere approvate.

(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(12)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.125.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A125%3ATOC

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

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