Decisione d’Esecuzione (UE) 2023/900 della Commissione del 25 aprile 2023 che istituisce l’infrastruttura di ricerca su aerosol, nuvole e gas traccia (ERIC ACTRIS).

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Cechia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Polonia, Romania, Spagna e Svezia hanno presentato alla Commissione, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009, una domanda di costituzione dell’infrastruttura di ricerca su aerosol, nuvole e gas traccia (ERIC ACTRIS) («la domanda»). La Svizzera ha reso nota la sua decisione di partecipare ad ERIC ACTRIS in un primo tempo in qualità di osservatore.

(2)I paesi richiedenti hanno scelto la Finlandia come Stato membro ospitante di ERIC ACTRIS.

(3)Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 (2).

(4)La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni di tale regolamento. Nel corso della valutazione, la Commissione ha acquisito il parere di esperti indipendenti in relazione all’impatto di aerosol, nuvole e gas traccia sul clima, sulla qualità dell’aria, sulla salute umana e sugli ecosistemi terrestri.

(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.È istituita l’infrastruttura di ricerca su aerosol, nuvole e gas traccia (ERIC ACTRIS).

2.Gli elementi essenziali dello statuto di ERIC ACTRIS di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009 figurano nell’allegato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2023

Per la Commissione

Mariya GABRIEL

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.115.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A115%3ATOC

Foto:

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