LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2011/694/UE del Consiglio, del 26 settembre 2011, sulla conclusione di un accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di sicurezza dell’aviazione civile (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di sicurezza dell’aviazione civile («accordo») è entrato in vigore il 27 agosto 2013.
(2)Uno dei principali obiettivi dell’accordo è migliorare la collaborazione di lunga data tra l’Unione e la Repubblica federativa del Brasile al fine di garantire un elevato grado di sicurezza dell’aviazione civile a livello mondiale e di rendere minimi gli oneri economici che gravano sull’industria e sugli operatori dell’aviazione a motivo della duplicazione dei controlli regolamentari.
(3)Conformemente all’articolo 16, paragrafo 5, dell’accordo, le parti possono decidere di modificare gli allegati esistenti dell’accordo mediante uno scambio di note diplomatiche fra le parti.
(4)Nella riunione del 15 gennaio 2019 il comitato misto istituito a norma dell’articolo 9 dell’accordo ha approvato le modifiche dell’allegato B dell’accordo proposte congiuntamente dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) e dalla National Civil Aviation Agency of Brazil (ANAC).
(5)Le modifiche proposte dell’allegato B sono volte ad aggiornare l’allegato, adeguandolo all’attuale quadro regolamentare, e a ridurre i requisiti concernenti l’impresa di manutenzione e i relativi costi, procurando così vantaggi sia all’industria aeronautica europea che a quella brasiliana.
(6)Il comitato speciale nominato dal Consiglio a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/694/UE è stato consultato il 29 gennaio 2019.
(7)È opportuno approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le modifiche dell’allegato B dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di sicurezza dell’aviazione civile, allegate alla presente decisione, sono approvate a nome dell’Unione.
Articolo 2
Le modifiche di cui all’articolo 1 entrano in vigore fatte salve le condizioni concordate nello scambio di note diplomatiche fra le parti.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2019
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.115.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A115%3ATOC
Foto:
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