LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 (2) stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nonché gli importi disponibili per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per gli esercizi di bilancio dal 2021 al 2027.
(2)A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, il massimale annuo delle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) è costituito dagli importi massimi del sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (3).
(3)A norma dell’articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), uno Stato membro ha deciso, nel proprio piano strategico della PAC, di ridurre l’importo dei pagamenti diretti da concedere agli agricoltori per gli anni civili dal 2023 al 2026 e di trasferire al FEASR il prodotto stimato della riduzione risultante.
(4)Conformemente all’articolo 103, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, diversi Stati membri hanno deciso, nei propri piani strategici della PAC, di trasferire, per gli anni civili dal 2023 al 2026, una determinata percentuale delle proprie dotazioni per i pagamenti diretti verso le dotazioni per il FEASR.
(5)A norma dell’articolo 103, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, diversi Stati membri hanno deciso, nei propri piani strategici della PAC, di trasferire, per gli anni civili 2024-2027, una determinata percentuale delle proprie dotazioni per il FEASR verso le proprie dotazioni per i pagamenti diretti.
(6)Le dotazioni pertinenti degli Stati membri per i pagamenti diretti di cui agli allegati V e IX del regolamento (UE) 2021/2115, nonché la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale di cui all’allegato XI di tale regolamento sono state adeguate di conseguenza mediante il regolamento delegato (UE) 2023/813 della Commissione (5).
(7)A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, il sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti del quadro finanziario pluriennale di cui all’allegato I dello stesso regolamento è adattato in applicazione dell’adeguamento tecnico previsto all’articolo 4 dello stesso regolamento a seguito dei trasferimenti tra il FEASR e i pagamenti diretti.
(8)È pertanto necessario adeguare il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA per gli anni dal 2024 al 2027 a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/128. A fini di chiarezza dovrebbero essere pubblicati anche gli importi da mettere a disposizione del FEASR.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/128,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.115.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A115%3ATOC
Foto:
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