IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione (UE) 2020/753 del Consiglio (1), l’Unione ha concluso l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (2) («accordo»), che è entrato in vigore il 1o agosto 2020.
(2)A norma dell’articolo 36 del protocollo 1 dell’accordo («protocollo 1»), il comitato doganale può riesaminare le disposizioni del protocollo 1 e presentare una proposta di decisione per l’adozione da parte del comitato per il commercio.
(3)A norma dell’articolo 17.1 dell’accordo, il comitato per il commercio deve valutare e adottare decisioni, nei casi previsti dall’accordo, su qualsiasi questione ad esso sottoposta dal comitato doganale.
(4)Il comitato per il commercio è chiamato ad adottare una decisione di modifica dell’allegato II del protocollo 1.
(5)Il 1o gennaio 2017 e il 1o gennaio 2022 sono state introdotte modifiche alla nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («SA»). La presente decisione è necessaria per aggiornare il protocollo 1 e i relativi allegati al fine di tenere conto dell’ultima versione del SA.
(6)Nell’allegato II del protocollo 1 non figurano condizioni affinché si possano considerare i prodotti a maglia della voce 6212 sufficientemente lavorati o trasformati. La norma del capitolo 62 nell’allegato II del protocollo 1 non può essere applicata a tali prodotti poiché è limitata ai prodotti diversi da quelli a maglia. Bisogna pertanto aggiungere una norma specifica per i prodotti a maglia della voce 6212.
(7)Le lavorazioni o trasformazioni richieste per i prodotti classificati nel capitolo 41 nell’allegato II del protocollo 1 devono essere aggiunte nell’apposita colonna in tale allegato.
(8)Il termine «individuale» nella terza e quarta condizione delle lavorazioni o trasformazioni richieste per i prodotti classificati nel capitolo 19 nell’allegato II del protocollo 1 potrebbe essere interpretato in modi diversi per quanto riguarda il contenuto dei materiali del capitolo 4 e il contenuto dello zucchero. Al fine di chiarire la norma, deve essere soppresso il termine «individuale» in entrambe le occorrenze.
(9)Per i prodotti tessili classificati nel capitolo 62 nell’allegato II del protocollo 1, è opportuno inserire il riferimento alle tolleranze nelle varie norme alternative della colonna lavorazione o trasformazione.
(10)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato doganale e di comitato per il commercio, poiché la decisione del comitato per il commercio sarà vincolante per l’Unione,
(11)La posizione dell’Unione in sede di comitato doganale e di comitato per il commercio dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato doganale e di comitato per il commercio si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione in sede di comitato doganale e di comitato per il commercio possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza alcuna ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. KULLGREN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.116.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A116%3ATOC
Foto:
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