Decisione d’Esecuzione (UE) 2023/901 della Commissione del 28 aprile 2023 che modifica l'allegato della Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/641.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

(2)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.

(3)La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.

(4)Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

(5)L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2023/816 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Bulgaria, Cechia, Italia, Ungheria e Polonia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

(6)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/816 Cechia, Danimarca, Germania, Italia, Ungheria e Polonia hanno notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività situati nella regione della Boemia centrale in Cechia, nel comune di Sønderborg in Danimarca, nei Länder Baden-Württemberg e Sassonia-Anhalt in Germania, nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in Italia, nelle contee di Bács-Kiskun e Csongrád-Csanád in Ungheria e nel voivodato della Grande Polonia in Polonia.

(7)Le autorità competenti di Cechia, Danimarca, Germania, Italia, Ungheria e Polonia hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.

(8)L'autorità competente dell'Italia ha inoltre deciso di istituire ulteriori zone soggette a restrizioni in aggiunta alle zone di protezione e di sorveglianza istituite in relazione ad alcuni focolai in detto Stato membro.

(9)La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Cechia, Danimarca, Germania, Italia, Ungheria e Polonia in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Cechia, Danimarca, Germania, Italia, Ungheria e Polonia dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.

(10)Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 non figurano attualmente aree elencate come ulteriori zone soggette a restrizioni per l'Italia.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.115.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A115%3ATOC

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