Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/860 della Commissione del 25 aprile 2023 che modifica e rettifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/128.

Giustizia 111

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), l’articolo 12, paragrafo 4, l’articolo 53, paragrafo 2, l’articolo 55, paragrafo 7, l’articolo 82, l’articolo 92 e l’articolo 100,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione (2) reca le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) («trasparenza»).

(2)Per facilitare l’accesso del pubblico e aumentare l’accesso alle informazioni pubblicate sui beneficiari del FEAGA e del FEASR, le informazioni pubblicate dagli Stati membri sui rispettivi siti web dovrebbero essere disponibili anche in almeno una delle tre lingue di lavoro della Commissione.

(3)L’articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 prevede che gli Stati membri raccolgano presso i beneficiari le informazioni necessarie alla loro identificazione, compresa, se del caso, l’identificazione del gruppo. È opportuno chiarire che solo il nome e il numero di identificazione IVA o fiscale del soggetto controllante dovrebbero essere pubblicati ex post dallo Stato membro. Detto articolo dovrebbe quindi essere rettificato di conseguenza.

(4)Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, è opportuno chiarire che per tutti i pagamenti, compresi quelli erogati per l’intero esercizio finanziario 2023 sulla base del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), a partire dal 2024 dovrebbe essere usato un modulo comune per la pubblicazione delle informazioni sui beneficiari del FEAGA e del FEASR.

(5)Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 ha abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (4) con effetto dal 1o gennaio 2023. Esso non ha però tenuto conto del fatto che, fino all’anno civile 2022 compreso, alcune disposizioni in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) devono continuare ad applicarsi alle misure attuate a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 228/2013 (6), (UE) n. 229/2013 (7), (UE) n. 1308/2013 (8) e (UE) n. 1144/2014 (9) fino al 31 dicembre 2022, in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per operazioni attuate in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino al termine di tali regimi di aiuto, e per quanto riguarda l’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Si è così creato un vuoto giuridico.

(6)Benché l’articolo 59 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 continui ad essere applicabile ai pagamenti effettuati per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, il capo VI del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 relativo alla trasparenza si applica solo ai pagamenti effettuati a partire dall’esercizio finanziario 2024. Di conseguenza, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 non ha tenuto sufficientemente conto delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 104 del regolamento (UE) 2021/2116 e ha creato un vuoto giuridico per l’esercizio finanziario 2023.

(7)Occorre rettificare l’ambito e la data di applicazione delle disposizioni pertinenti dei regolamenti di esecuzione (UE) 2022/128 e (UE) n. 908/2014. Sebbene le disposizioni relative alle informazioni da pubblicare entro il 31 maggio 2023 continuino a essere quelle di cui all’articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e all’articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, i nuovi criteri di pubblicazione si applicano agli obblighi di pubblicazione a decorrere dal 31 maggio 2024 e pertanto per l’esercizio finanziario 2023.

(8)Per rafforzare la chiarezza giuridica delle informazioni da trasmettere ai beneficiari è necessario rettificare l’articolo 61 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.

(9)È inoltre opportuno precisare che gli Stati membri dovrebbero altresì pubblicare le informazioni sui pagamenti per nuove misure o tipi di interventi che potrebbero essere possibili sulla base della futura legislazione di politica agricola, anche se la misura o il tipo di intervento non sono ancora inclusi nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.

(10)Per tenere conto della necessità di continuare ad applicare determinate disposizioni in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, per agevolare la trasmissione delle informazioni tra gli Stati membri e la Commissione e garantire coerenza nella transizione verso l’attuale quadro legislativo applicabile dal 1o gennaio 2023, gli Stati membri dovrebbero presentare un’unica dichiarazione di gestione che copra le spese a norma del regolamento (UE) 2021/2116 e del regolamento (UE) n. 1306/2013. È pertanto necessario rettificare l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.111.01.0023.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A111%3ATOC

Foto:

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