Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/861 della Commissione del 26 aprile 2023 recante modifica dell'allegato I del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana.

Giustizia 111

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (2) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri (3) figuranti negli elenchi degli allegati I e II o aventi aree elencate in detti allegati.

(3)Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/835 della Commissione (4) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Italia, Polonia e Lituania. Dalla data di adozione di tale regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta.

(4)Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (5). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (6) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

(5)Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/835 è stato registrato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico in Lettonia e la situazione epidemiologica in alcune zone elencate come zone soggette a restrizioni I e II in Polonia è migliorata per quanto riguarda i suini selvatici, grazie alle misure di controllo della malattia applicate da tale Stato membro conformemente alla legislazione dell'Unione.

(6)Nell'aprile 2023 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione di Dienvidkurzemes in Lettonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situata nelle immediate vicinanze di un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Tale area della Lettonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situata nelle immediate vicinanze dell'area elencata come zona soggetta a restrizioni II e interessata da questo recente focolaio, dovrebbe pertanto essere elencata nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come zona soggetta a restrizioni II e le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo focolaio.

(7)A seguito di questo recente focolaio di peste suina africana in un suino selvatico in Lettonia e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tale Stato membro è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

(8)Inoltre tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici nelle zone soggette a restrizioni II elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone nelle regioni Mazowieckie, della Precarpazia e della Piccola Polonia in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni II nel corso degli ultimi dodici mesi. Le zone soggette a restrizioni II dovrebbero ora figurare come zone soggette a restrizioni I tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.

(9)In base anche alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalle competenti autorità polacche, tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni I e nelle zone soggette a restrizioni con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, misure che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone nella regione della Precarpazia in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero essere ora soppresse dagli elenchi di tale allegato, data l'assenza, nel corso degli ultimi dodici mesi, di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni I e nelle zone con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano.

(10)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione della malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Lettonia e Polonia ed elencarle come zone soggette a restrizioni I e II, mentre alcune parti di zone soggette a restrizioni I relative alla Polonia dovrebbero essere soppresse dagli elenchi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Poiché nell'Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.112.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A112%3ATOC

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

Elezioni europee, 8-9 giugno 2024: #UsaIlTuoVoto O gli altri decideranno per te

 

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
16407
Ieri:
58005
Settimana:
273209
Mese:
901460
Totali:
85683794
Oggi è il: 18-07-2024
Il tuo IP è: 18.188.35.25