Reg. Delegato (UE) 2023/858 della Commissione del 23 febbraio 2023 recante modifica del Reg. (UE) 2018/196 del PE e del Consiglio, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America.

Giustizia 111

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2018, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (Continued Dumping and Subsidy Offset Act — «CDSOA») agli obblighi assunti nell’ambito degli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), a norma del regolamento (UE) 2018/196 è stato istituito un dazio doganale supplementare ad valorem del 4,3 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America In conformità all’autorizzazione accordata dall’OMC di sospendere l’applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione adegua ogni anno il livello della sospensione all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causati dalla CDSOA all’Unione europea in tale periodo. Nel 2022 il livello della sospensione è stato adeguato con l’istituzione di un dazio doganale supplementare ad valorem dello 0,001 % e il regolamento (UE) 2018/196 è stato modificato di conseguenza (2).

(2)I pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA nell’anno più recente per il quale sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione di dazi antidumping e compensativi riscossi durante l’esercizio fiscale 2022 (dal 1o ottobre 2021 al 30 settembre 2022). Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere (Customs and Border Protection), l’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causati all’Unione ammonta a 317 877,22 USD.

(3)L’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio e di conseguenza della sospensione è aumentata. Il livello della sospensione non può essere adeguato all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio aggiungendo prodotti all’elenco dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/196 o eliminandone alcuni. A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, la Commissione dovrebbe perciò mantenere immutato l’elenco di prodotti dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/196 e modificare l’aliquota del dazio supplementare per adeguare il livello della sospensione all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio. I quattro prodotti indicati nell’allegato I dovrebbero perciò essere mantenuti nell’elenco e l’aliquota del dazio supplementare sulle importazioni dovrebbe essere modificata e fissata allo 0,164 %.

(4)L’effetto di un dazio doganale supplementare ad valorem dello 0,164 % sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/196 corrisponde, in un anno, a un valore commerciale non superiore a 317 877,22 USD.

(5)Per evitare ritardi nell’applicazione dell’aliquota modificata del dazio supplementare sulle importazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/196,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/196 è sostituito dal seguente, con formattazione dell’asterisco e del testo ad esso collegato in forma di nota a piè di pagina:

«Articolo 2

È istituito un dazio ad valorem dello 0,164 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.111.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A111%3ATOC

Foto:

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