Regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030.

Giustizia 111

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)L’accordo di Parigi (4), adottato il 12 dicembre 2015 nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change — UNFCCC) («accordo di Parigi»), è entrato in vigore il 4 novembre 2016. Le parti dell’accordo di Parigi hanno convenuto di mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l’azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Tale impegno è stato rafforzato con l’adozione, nell’ambito dell’UNFCCC, del patto di Glasgow per il clima il 13 novembre 2021, in cui la conferenza delle parti dell’UNFCCC, che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi, riconosce che con un aumento della temperatura di 1,5 °C — invece che di 2 °C — gli effetti dei cambiamenti climatici saranno molto inferiori e decide di proseguire l’azione volta limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C.

(2)La necessità di agire per ridurre le emissioni di gas a effetto serra sta diventando sempre più urgente, come afferma il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) nelle sue relazioni del 7 agosto 2021, dal titolo «Climate Change 2021: The Physical Science Basis» (Cambiamento climatico 2021: basi fisico-scientifiche), del 28 febbraio 2022, dal titolo «Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability» (Cambiamento climatico 2022: effetti, adattamento e vulnerabilità) e del 4 aprile 2022, dal titolo «Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change» (Cambiamento climatico 2022: mitigazione dei cambiamenti climatici). L’Unione dovrebbe pertanto affrontare questa urgenza intensificando i propri sforzi.

(3)L’Unione ha predisposto un quadro normativo per conseguire l’obiettivo fissato per il 2030 della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 %, concordato dal Consiglio europeo nel 2014, prima dell’entrata in vigore dell’accordo di Parigi. Tale quadro normativo è costituito, tra l’altro, dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione (EU ETS), dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che impone agli Stati membri di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF) e dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) che stabilisce obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 nei settori non contemplati dalla direttiva 2003/87/CE né dal regolamento (UE) 2018/841.

(4)La comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» costituisce un punto di partenza per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione al più tardi nel 2050 e l’obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative, come stabilito all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) («normativa europea sul clima»). Il Green Deal europeo combina una serie completa di misure e iniziative sinergiche volte a conseguire la neutralità climatica nell’Unione entro il 2050, e definisce una nuova strategia di crescita intesa a trasformare l’Unione in una società equa e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, in cui la crescita economica è dissociata dall’uso delle risorse. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Al tempo stesso, tale transizione presenta anche aspetti legati alla parità di genere e colpisce in particolare alcuni gruppi svantaggiati e vulnerabili, come gli anziani, le persone con disabilità e le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche. Occorre pertanto assicurare che la transizione sia giusta e inclusiva, e che non lasci indietro nessuno.

(5)Il 16 giugno 2022 il Consiglio ha adottato una raccomandazione relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (9), in cui ha sottolineato la necessità di adottare misure di accompagnamento e di prestare particolare attenzione al sostegno alle regioni, alle industrie, alle micro, piccole e medie imprese, ai lavoratori, alle famiglie e ai consumatori che dovranno affrontare i problemi maggiori. Tale raccomandazione incoraggia gli Stati membri a prendere in considerazione un insieme di misure nei seguenti settori: occupazione e transizioni nel mercato del lavoro, creazione di posti di lavoro e imprenditorialità, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, appalti pubblici, sistemi fiscali e di protezione sociale, servizi essenziali e alloggi, al fine, tra l’altro, di rafforzare la parità di genere, l’istruzione e la formazione.

(6)Con l’adozione del regolamento (UE) 2021/1119 l’Unione ha sancito nella legislazione l’obiettivo vincolante della neutralità climatica in tutti i settori dell’economia entro il 2050, così da realizzare l’azzeramento delle emissioni nette entro tale data, e l’obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative. Tale regolamento stabilisce inoltre un obiettivo vincolante dell’Unione di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Stabilisce inoltre che il contributo degli assorbimenti netti all’obiettivo climatico dell’Unione per il 2030 debba essere limitato a 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.

(7)Al fine di attuare gli impegni stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1119 nonché i contributi dell’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi, è opportuno adeguare il quadro normativo dell’Unione per conseguire l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030.

(8)Il regolamento (UE) 2018/842 stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell’attuale obiettivo dell’Unione di ridurre, al 2030, le proprie emissioni di gas a effetto serra del 30 % rispetto al 2005 nei settori di cui all’articolo 2 di tale regolamento. Il regolamento stabilisce inoltre le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell’apporto dei rispettivi contributi minimi.

(9)Quantunque lo scambio di quote di emissioni sarà applicato anche alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti marittimi nonché dagli edifici, dai trasporti stradali e da altri settori, è opportuno mantenere l’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842. Il regolamento (UE) 2018/842 dovrebbe pertanto continuare ad applicarsi alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalla navigazione interna, ma non a quelle derivanti dalla navigazione internazionale. L’inclusione di impianti per l’incinerazione di rifiuti domestici nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE ai fini degli articoli 14 e 15 di tale direttiva non dovrebbe modificare neppure l’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842. Le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842, da prendere in considerazione ai fini dei controlli di conformità, continueranno a essere determinate al termine delle revisioni degli inventari in conformità del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(10)Sulla base delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, le emissioni di CO2 da biomassa per la produzione di energia sono comunicate nelle categorie di inventario uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura a norma del regolamento (UE) 2018/841. Per evitare il doppio conteggio, alle emissioni di gas a effetto serra da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa è applicato un fattore di emissione pari a zero ai fini della determinazione delle emissioni di gas a effetto serra a norma del regolamento (UE) 2018/842. Al fine di tenere conto degli effetti del cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni e promuovere la sostenibilità di tali combustibili, è importante che tutti gli Stati membri diano piena attuazione alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), compresi i relativi criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per tali combustibili.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.111.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A111%3ATOC

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