LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 15, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1)L’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate che devono essere utilizzate dalle CCP in situazioni di difficoltà dovrebbe essere determinato tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna CCP.
(2)La metodologia di calcolo dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate che devono essere utilizzate da una CCP a seguito di un evento di inadempimento o di un evento diverso dall’inadempimento dovrebbe pertanto consentire di distinguere tra CCP con un profilo di rischio complesso, per le quali l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate dovrebbe essere più elevato, e CCP con profili di rischio meno complessi o con una gestione dei rischi più prudente, per le quali l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate dovrebbe essere inferiore.
(3)La metodologia di calcolo dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate che devono essere utilizzate da una controparte centrale a seguito di un evento di inadempimento o di un evento diverso dall’inadempimento dovrebbe contenere parametri sufficientemente chiari e obiettivi al fine di evitare difficoltà nella valutazione e dovrebbe consentire un’applicazione coerente in tutte le CCP. Tali parametri dovrebbero inoltre permettere di adeguare l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate alla struttura e all’organizzazione interna della CCP, alla natura, alla portata e alla complessità della sua attività, alla struttura degli incentivi degli azionisti, della dirigenza e dei partecipanti diretti, nonché dei clienti dei partecipanti diretti. A ciascun parametro dovrebbe essere attribuito un valore espresso in punti percentuali. Dalla somma di tutti i parametri dovrebbe risultare il livello percentuale del capitale basato sul rischio della CCP utilizzato come importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate che devono essere utilizzate dalle controparti centrali a seguito di un evento di inadempimento o di un evento diverso dall’inadempimento.
(4)Al fine di tenere conto della struttura e dell’organizzazione interna della CCP, nonché della natura, della portata e della complessità della sua attività, la CCP dovrebbe valutare la natura e la complessità delle classi di attività compensate, il numero e la complessità delle interdipendenze con altre infrastrutture del mercato finanziario ed enti finanziari, l’efficienza della propria organizzazione interna, la solidità del quadro di gestione dei rischi e il numero di misure correttive rilevanti pendenti a seguito di conclusioni dell’autorità competente della CCP.
(5)Al fine di tenere conto della struttura degli incentivi degli azionisti, della dirigenza e dei partecipanti diretti della CCP, nonché dei clienti dei partecipanti diretti, la CCP dovrebbe valutare i rischi connessi alla sua proprietà diretta o indiretta e alla struttura di capitale, gli incentivi finanziari inclusi nella remunerazione dell’alta dirigenza della CCP, come pure il grado di coinvolgimento dei partecipanti diretti e dei clienti nella gestione dei rischi della CCP.
(6)Le CCP dovrebbero rivedere periodicamente l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate al fine di garantire che tale importo resti a un livello adeguato, anche in seguito a una modifica sostanziale dei requisiti patrimoniali basati sul rischio della CCP calcolati conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(7)Al fine di evitare oneri superflui, la CCP che decide di applicare volontariamente l’importo massimo di risorse proprie dedicate prefinanziate pari al 25 % non dovrebbe essere tenuta a effettuare il calcolo sulla base degli specifici parametri della metodologia.
(8)È importante che in uno scenario di inadempimento l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate sia allocato in modo equo. Le CCP che hanno costituito più di un fondo di garanzia in caso di inadempimento per le diverse classi di strumenti finanziari da esse compensati dovrebbero pertanto allocare l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate a ciascun fondo di garanzia in caso di inadempimento in proporzione alle sue dimensioni. In uno scenario diverso dall’inadempimento, l’intero importo delle risorse proprie dedicate prefinanziate supplementari dovrebbe essere disponibile per coprire le perdite.
(9)L’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate che devono essere utilizzate dalle controparti centrali a seguito di un evento di inadempimento o di un evento diverso dall’inadempimento dovrebbe rispecchiare l’importanza relativa dei diversi parametri che riflettono l’organizzazione interna della CCP, la natura, la portata e la complessità della sua attività e la struttura degli incentivi degli azionisti che rafforzano una gestione dei rischi adeguata. Pertanto, ferme restando le percentuali minime e massime da applicare per determinare l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate, il calcolo della percentuale da applicare per determinare l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate dovrebbe essere la somma cumulativa di tutti i punti percentuali assegnati a ciascun parametro. La percentuale da applicare per ciascun parametro dovrebbe essere la somma degli indicatori quantitativi pertinenti. Ai parametri più significativi della valutazione dei rischi e della complessità della CCP dovrebbe essere attribuito un intervallo di valori ampio per gli indicatori quantitativi, mentre ai parametri che si riferiscono ad aspetti specifici relativi al rischio della CCP dovrebbe essere attribuito un intervallo di valori più ristretto.
(10)La metodologia di gestione dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate dovrebbe consentire alle CCP di attenuare l’impatto dell’obbligo riguardante tali risorse supplementari consentendo loro di investire tali risorse supplementari in attività diverse da quelle considerate nella politica di investimento delle CCP di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, purché tali CCP attuino le procedure appropriate per l’applicazione di misure di risanamento al fine di attenuare il rischio che tali attività non siano immediatamente disponibili.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.107.01.0029.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A107%3ATOC
Foto:
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