Regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Regolamento (UE) 2018/841.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di Parigi, adottato il 12 dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Clamate Change — UNFCCC) («accordo di Parigi»), è entrato in vigore il 4 novembre 2016. Le parti dell'accordo di Parigi hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 oC rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 oC rispetto ai livelli preindustriali. Tale impegno è stato rafforzato con l'adozione, nell'ambito dell'UNFCCC, del patto di Glasgow per il clima il 13 novembre 2021, in cui la conferenza delle parti dell'UNFCCC, che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, riconosce che con un aumento della temperatura di 1,5 °C — invece che di 2 °C — gli effetti dei cambiamenti climatici saranno molto inferiori e decide di proseguire l'azione volta a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C.

(2)Nella sua relazione di valutazione globale del 2019 sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, la piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) ha fornito le più recenti evidenze scientifiche sull'erosione mondiale della biodiversità in corso. La comunicazione della Commissione, del 20 maggio 2020, dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita» («strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030») rafforza l'ambizione dell'Unione in merito alla tutela e al ripristino della biodiversità e al buon funzionamento degli ecosistemi. Foreste e suoli sani sono estremamente importanti per la biodiversità ma anche per la purificazione di acqua e aria, il sequestro e lo stoccaggio di carbonio e la fornitura di prodotti legnosi durevoli ottenuti in modo sostenibile. La natura e la funzione delle foreste variano notevolmente all'interno dell'Unione e alcuni tipi di foreste sono più vulnerabili ai cambiamenti climatici a causa di impatti diretti, quali siccità, degrado forestale dovuto alla temperatura o cambiamenti nell'aridità. La deforestazione e il degrado forestale contribuiscono alla crisi climatica globale in quanto aumentano le emissioni di gas a effetto serra, anche attraverso gli incendi boschivi che li accompagnano, eliminando pertanto definitivamente la capacità di assorbimento del carbonio, diminuendo la resilienza ai cambiamenti climatici delle aree colpite e riducendone in modo sostanziale la biodiversità.

Il carbonio organico nel suolo e i comparti di carbonio costituito da legno morto, molti dei quali alimentano il «pool» di carbonio nel suolo, sono altresì particolarmente importanti in una serie di categorie di rendicontazione, dal punto di vista sia dell'azione per il clima che della protezione della biodiversità. La comunicazione della Commissione del 16 luglio 2021 su una nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 («nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030») e la comunicazione della Commissione, del 17 novembre 2021, dal titolo «Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 — Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima» («strategia dell'UE per il suolo per il 2030») hanno entrambe riconosciuto la necessità di tutelare e migliorare la qualità delle foreste e degli ecosistemi del suolo nell'Unione e di incoraggiare pratiche di gestione sostenibile rafforzate che possano migliorare il sequestro del carbonio e potenziare la resilienza delle foreste e dei suoli alla luce della crisi legata al clima e alla biodiversità. Le torbiere costituiscono il più grande deposito terrestre di carbonio organico e il miglioramento della gestione e della protezione delle torbiere è un aspetto importante che contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla protezione della biodiversità e del suolo contro l'erosione.

(3)La comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2019, sul Green Deal europeo («Green Deal europeo») fornisce un punto di partenza per il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione al più tardi entro il 2050 e dell'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Essa combina una serie completa di misure e iniziative che si rafforzano reciprocamente, volte a conseguire la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, e definisce una nuova strategia di crescita che mira a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, con un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, in cui la crescita economica è dissociata dall'uso delle risorse. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Al tempo stesso, tale transizione ha aspetti inerenti all'uguaglianza di genere, nonché conseguenze particolari su alcuni gruppi svantaggiati e vulnerabili, come gli anziani, le persone con disabilità e le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche. Occorre pertanto garantire che la transizione sia giusta e inclusiva e che non lasci indietro nessuno.

(4)L'impegno ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente e a conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi è al centro del Green Deal europeo. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (5), ha chiesto la necessaria transizione verso una società climaticamente neutra entro il 2050 e, nella sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale, ha dichiarato tale stato di emergenza (6). La necessità e il valore del Green Deal europeo sono stati ulteriormente enfatizzati dai gravissimi effetti della pandemia di COVID-19 sulla salute e sul benessere economico dei cittadini dell'Unione.

(5)È importante garantire che le misure adottate per conseguire gli obiettivi del presente regolamento siano perseguite in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE), tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo», se del caso, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(6)Nel contributo aggiornato, determinato a livello nazionale, presentato al segretariato dell'UNFCCC il 17 dicembre 2020, l'Unione si è impegnata a ridurre entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra della sua intera economia di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990.

(7)Mediante l'adozione del regolamento (UE) 2021/1119, l'Unione ha sancito l'obiettivo di conseguire un equilibrio all'interno dell'Unione tra le emissioni antropogeniche in tutti i settori dell'economia dalle fonti e gli assorbimenti dai pozzi dei gas a effetto serra entro il 2050 e, ove opportuno, di conseguire successivamente emissioni negative nella legislazione. Tale regolamento stabilisce inoltre un obiettivo vincolante dell'Unione di riduzione interna delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Ci si aspetta che tutti i settori dell'economia contribuiscano al raggiungimento di tale obiettivo, compresi il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura («LULUCF»). Al fine di garantire che vengano profusi sforzi di mitigazione sufficienti in altri settori fino al 2030, il contributo degli assorbimenti netti all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Nel contesto del regolamento (UE) 2021/1119, la Commissione ha ribadito in una corrispondente dichiarazione la sua intenzione di proporre una revisione del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), in linea con l'ambizione di aumentare l'assorbimento netto di carbonio portandolo a livelli superiori a 300 milioni di tonnellate di CO2 equivalente nel settore LULUCF entro il 2030.

(8)Al fine di contribuire alla maggiore ambizione di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra da almeno il 40 % ad almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 e di garantire che il settore LULUCF apporti un contributo sostenibile e prevedibile a lungo termine all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione, è opportuno fissare obiettivi vincolanti per l'aumento degli assorbimenti netti di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel settore LULUCF nel periodo dal 2026 al 2030, con l'obiettivo di 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di assorbimenti netti per l'Unione nel suo insieme nel 2030. La metodologia utilizzata per stabilire gli obiettivi nazionali per il 2030 dovrebbe tenere conto del divario tra l'obiettivo dell'Unione e le emissioni e gli assorbimenti medi di gas a effetto serra degli anni 2016, 2017 e 2018, comunicati da ciascuno Stato membro nella propria presentazione del 2020, e riflettere gli attuali risultati in termini di mitigazione del settore LULUCF, nonché la quota di ciascuno Stato membro della superficie fondiaria gestita nell'Unione, tenendo conto della capacità dello Stato membro di migliorare le proprie prestazioni nel settore mediante pratiche di gestione del suolo o cambiamenti di uso del suolo che vadano a beneficio del clima e della biodiversità. Il superamento degli obiettivi da parte degli Stati membri contribuirebbe ulteriormente al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione.

(9)Gli obiettivi vincolanti per la maggiore ambizione in termini di emissioni e assorbimenti netti di emissioni di gas a effetto serra dovrebbero essere determinati per ciascuno Stato membro secondo una traiettoria lineare. La traiettoria dovrebbe aver inizio nel 2022, alla media delle emissioni di gas a effetto serra comunicate dallo Stato membro nel 2021, 2022 e 2023, e terminare nel 2030 sull'obiettivo fissato per lo Stato membro in questione. Al fine di garantire il conseguimento collettivo dell'obiettivo dell'Unione al 2030, tenendo conto nel contempo della variabilità interannuale delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra nel settore LULUCF, è opportuno stabilire per ciascuno Stato membro l'impegno di conseguire una somma di assorbimenti netti di emissioni di gas a effetto serra per il periodo dal 2026 al 2029 («bilancio per il periodo 2026-2029») in aggiunta all'obiettivo nazionale per il 2030.

(10)Le norme di contabilizzazione di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10 del regolamento (UE) 2018/841 sono state concepite per determinare in che misura i risultati in termini di mitigazione nel settore LULUCF potrebbero contribuire all'obiettivo 2030 dell'Unione di ridurre del 40 % le emissioni nette di gas a effetto serra, che non includeva il settore citato. Al fine di semplificare il quadro normativo per il settore in questione, le attuali norme di contabilizzazione non dovrebbero applicarsi dopo il 2025 e il rispetto degli obiettivi nazionali degli Stati membri dovrebbe essere verificato sulla base delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra comunicati. Ciò garantirebbe coerenza metodologica con la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), con il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e con il nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 %, che comprende il settore LULUCF.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.107.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A107%3ATOC

Foto:

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