Decisione d’Esecuzione (UE) 2023/837 della Commissione del 17 aprile 2023 recante modifica della Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/1803.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)L’8 ottobre 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/1803 (2) che stabilisce gli importi provvisori assegnati a ciascuno Stato membro a carico delle risorse della riserva di adeguamento alla Brexit conformemente alla metodologia di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/1755, nonché l’importo minimo delle risorse da spendere in conformità all’articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento.

(2)A norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1755 gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata di trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) della totalità o di parte degli importi della dotazione provvisoria stabilita nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1755.

(3)In conformità all’articolo 4 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1755 se uno Stato membro sceglie di trasferire la totalità o una parte della propria dotazione provvisoria al dispositivo per la ripresa e la resilienza conformemente all’articolo 4 bis, gli importi da spendere ai fini di cui all’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, sono ridotti in modo proporzionale.

(4)Ventitré Stati membri hanno presentato una richiesta motivata di trasferimento di un importo totale di 2.089.446,003 EUR dalla riserva di adeguamento alla Brexit al dispositivo per la ripresa e la resilienza. La Commissione ha valutato positivamente tali richieste.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/1803.

(6)Per motivi di programmazione, gli importi provvisori globali assegnati a ciascuno Stato membro dovrebbero essere espressi a prezzi correnti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/1803 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2023

Per la Commissione

Elisa FERREIRA

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.105.01.0055.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A105%3ATOC

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

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