LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione (2) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza per la Spagna in relazione ai focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini rilevati nelle regioni dell’Andalusia e di Castiglia-La Mancia, nelle quali formano due cluster distinti, uno in ciascuna regione.
(2)Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dalla Spagna, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (3), in seguito alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.
(3)Oltre alle zone di protezione e di sorveglianza è stata istituita un’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia nella regione dell’Andalusia che nella regione di Castiglia-La Mancia, in cui la Spagna è tenuta ad applicare determinate misure relative alle restrizioni dei movimenti di ovini e di caprini al di fuori di tale zona al fine di prevenire la diffusione della malattia nel resto del suo territorio e nel resto dell’Unione.
(4)Dopo l’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini, situati nella regione di Castiglia-La Mancia e successivamente di altri tre focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini, tutti situati nella regione di Castiglia-La Mancia. Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza, come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni per la Spagna nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 sono state pertanto ulteriormente modificate e l’allegato è stato modificato da ultimo con decisione di esecuzione (UE) 2023/414 della Commissione (4).
(5)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/414 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini nella regione di Castiglia-La Mancia, provincia di Ciudad Real, all’interno della zona soggetta a restrizioni già istituita in tale regione. L’autorità competente della Spagna ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai nuovi focolai. La Spagna ha anche mantenuto le zone soggette a restrizioni già istituite attorno ai tre precedenti focolai registrati dall’inizio del 2023 nella regione di Castiglia-La Mancia.
(6)Le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni per la Spagna nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 dovrebbero pertanto essere modificate, in termini spaziali e/o temporali, tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica nella regione di Castiglia-La Mancia.
(7)Data l’attuale situazione epidemiologica, è inoltre necessario adottare misure più rigorose in relazione ai movimenti di ovini e caprini detenuti nelle zone di protezione e di sorveglianza, per prevenire la diffusione della malattia nel resto del territorio della Spagna e nel resto dell’Unione. A tal fine, i movimenti di ovini e caprini detenuti nelle zone di protezione o di sorveglianza dovrebbero essere consentiti solo verso un macello situato all’interno della stessa zona di protezione o di sorveglianza dello stabilimento di origine, per la macellazione immediata, oppure, quando non è possibile macellare gli animali nella stessa zona di protezione o di sorveglianza dello stabilimento di origine, verso un macello situato quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni.
(8)Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 prendano effetto il prima possibile.
(9)Tenuto conto inoltre dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 dovrebbe essere prorogato fino al 20 settembre 2023.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.105.01.0051.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A105%3ATOC
Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it