LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (2) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri (3) figuranti negli elenchi degli allegati I e II o aventi aree elencate in detti allegati.
(3)L'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 stabilisce le condizioni generali per le deroghe a divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni. L'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento fa riferimento alle condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (4), che prevedono, tra l'altro, che tutti i movimenti autorizzati nella zona di sorveglianza siano effettuati senza operazioni di scarico o soste, fino allo scarico nello stabilimento di destinazione.
(4)L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 stabilisce che la zona soggetta a restrizioni I è un'area in cui non è stato confermato alcun focolaio di peste suina africana, mentre l'articolo 6, paragrafo 1, prevede che la zona soggetta a restrizioni II è un'area in cui tale malattia è confermata solo nei suini selvatici.
(5)La peste suina africana non è confermata nei suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I e II e sono già in vigore altre misure di riduzione dei rischi per i movimenti di partite di suini secondo quanto prescritto nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Tenendo conto delle specifiche disposizioni logistiche relative ai movimenti di suini detenuti in vigore in alcuni Stati membri e al fine di evitare inutili restrizioni, la condizione generale che autorizza solo i movimenti di suini detenuti senza operazioni di scarico o soste fino allo scarico nello stabilimento di destinazione non dovrebbe essere prevista per i movimenti autorizzati all'interno dello stesso Stato membro interessato ai fini della macellazione immediata di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I e II. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 14, 22 e 24 del regolamento (UE) 2023/594.
(6)La situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana è inoltre dinamica e in costante evoluzione ed è cambiata rispetto al periodo precedente l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L'allegato I di detto regolamento di esecuzione dovrebbe pertanto essere modificato affinché le aree ivi elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III riflettano l'attuale situazione epidemiologica di tale malattia nell'Unione.
(7)L'attuale situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione si riflette nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (5), modificato di recente dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/685 della Commissione (6) a seguito di recenti cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Bulgaria, Italia, Polonia e Slovacchia. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si applica fino al 20 aprile 2023.
(8)Le zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto delle aree attualmente elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Ciò è necessario anche per garantire continuità e coerenza a seguito dell'abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
(9)Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si sono inoltre verificati diversi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Polonia, Italia e Lituania nonché un focolaio in suini detenuti in Polonia.
(10)Nel marzo 2023 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione di Opole in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I, interessata da questo recente focolaio, dovrebbe pertanto essere elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questo focolaio.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.105.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A105%3ATOC
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