Regolamento (UE) 2023/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Regolamento (UE) 2018/1806.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Il contenuto degli elenchi di paesi terzi di cui agli allegati I e II di tale regolamento dovrebbe essere, e dovrebbe rimanere, coerente con i criteri stabiliti nello stesso regolamento. I riferimenti ai paesi terzi la cui situazione è mutata rispetto a tali criteri dovrebbero essere spostati da un allegato all’altro, a seconda dei casi.

(2)I criteri che dovrebbero essere presi in considerazione per determinare, procedendo a una valutazione caso per caso, quali sono i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo di visto e quali i paesi terzi i cui cittadini ne sono esenti sono definiti all’articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1806. Tra tali criteri figurano l’immigrazione clandestina, l’ordine pubblico e la sicurezza, i vantaggi economici, segnatamente in termini di turismo e commercio estero, e le relazioni esterne dell’Unione con i paesi terzi in questione, includendo anche considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali nonché tenendo conto delle implicazioni di coerenza regionale e reciprocità.

(3)Il Kosovo ha soddisfatto le condizioni previste dalla sua tabella di marcia verso un regime dell’esenzione dal visto. Sulla base della valutazione di una serie di criteri elencati nell’articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1806, risulta opportuno esonerare i titolari di passaporti rilasciati dal Kosovo dall’obbligo del visto per l’ingresso nel territorio degli Stati membri. L’esenzione dall’obbligo del visto garantirà che l’intera regione dei Balcani occidentali sia soggetta allo stesso regime in materia di visti.

(4)È quindi opportuno trasferire il Kosovo dall’allegato I, parte 2, all’allegato II, parte 4, del regolamento (UE) 2018/1806. L’esenzione dall’obbligo del visto dovrebbe applicarsi solo ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dal Kosovo conformemente alle norme dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO). Tale esenzione non dovrebbe applicarsi fino alla data dell’effettiva entrata in funzione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), istituito dal regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), o fino al 1o gennaio 2024, qualora questa data sia anteriore.

(5)Fatta salva la posizione degli Stati membri sullo status del Kosovo, nel periodo precedente alla data dell’effettiva applicazione dell’esenzione dall’obbligo del visto è importante concludere accordi o intese in materia di riammissione, a seconda dei casi, con gli Stati membri che ancora non ne dispongono. Dopo la loro conclusione, il Kosovo deve attuare pienamente tali accordi o intese nel rispetto del principio di non-refoulement (non respingimento) sancito dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

(6)Il Kosovo ha compiuto progressi significativi in tutti i blocchi del capitolo II della sua tabella di marcia verso un regime di esenzione dal visto. Per garantire che la migrazione sia ben gestita e per garantire un ambiente sicuro, il Kosovo dovrebbe cercare di allineare ulteriormente la sua politica in materia di visti a quella dell’Unione.

(7)L’esenzione dall’obbligo del visto dipende dalla realizzazione costante delle condizioni previste dalla tabella di marcia verso un regime di esenzione dal visto con il Kosovo. La Commissione deve monitorare attivamente il soddisfacimento di tali condizioni e l’allineamento della politica in materia di visti attraverso il meccanismo di sospensione previsto dal regolamento (UE) 2018/1806. L’Unione può sospendere l’esenzione dall’obbligo del visto nell’ambito di tale meccanismo, purché si verifichino le condizioni ivi previste.

(8)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(9)Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

(10)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.110.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A110%3ATOC

Foto:

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