Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/753 della Commissione del 12 aprile 2023 che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «C(M)IT/MIT formulations».

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il 26 giugno 2017 la società ERM Regulatory Services Limited, che agisce per conto di Solenis Switzerland GmbH, ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione (2), una domanda di autorizzazione per una stessa famiglia di biocidi di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, denominata «C(M)IT/MIT formulations», dei tipi di prodotto 6, 11 e 12, quali descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-TY032745-97. La domanda recava anche il numero di domanda relativo alla corrispondente famiglia di prodotti di riferimento «CMIT-MIT Aqueous 1.5-15», registrata nel summenzionato registro con il numero BC-CY032700-28.

(2)Il principio attivo contenuto nella stessa famiglia di biocidi «C(M)IT/MIT formulations» è una miscela di CMIT/MIT, che è inserita nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)Il 26 gennaio 2021 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (3) e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «C(M)IT/MIT formulations», in conformità all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.

(4)Nel parere si conclude che «C(M)IT/MIT formulations» è una famiglia di biocidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, che le differenze proposte tra la stessa famiglia di biocidi e la corrispondente famiglia di biocidi di riferimento sono limitate a informazioni che possono essere oggetto di una modifica amministrativa in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (4), che «C(M)IT/MIT formulations» è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione in conformità all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e che, sulla base della valutazione della corrispondente famiglia di prodotti di riferimento «CMIT-MIT Aqueous 1.5-15» e subordinatamente alla conformità con il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, la stessa famiglia di biocidi soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 6, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)Il 30 aprile 2021 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, in conformità all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene quindi opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per la stessa famiglia di biocidi «C(M)IT/MIT formulations».

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Solenis Switzerland GmbH è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della stessa famiglia di biocidi «C(M)IT/MIT formulations» con il numero di autorizzazione EU-0025678-0000, in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.

L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 3 maggio 2023 al 31 agosto 2032.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.100.01.0048.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A100%3ATOC

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