Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/752 della Commissione del 12 aprile 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese.

Giustizia Istockphoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2010 (2) il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («la RPC», «Cina» o «il paese interessato») («le misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale».

(2)Con la decisione di esecuzione (UE) 2016/2229 (3) la Commissione ha chiuso il riesame intermedio parziale, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»), relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di gluconato di sodio originario della RPC, limitato a un produttore esportatore cinese, Shandong Kaison Biochemical Co., Ltd («Shandong Kaison»), senza modificare il livello delle misure antidumping in vigore.

(3)In seguito a un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione europea («la Commissione») ha prorogato le misure iniziali di altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/94 (4) della Commissione («il precedente riesame in previsione della scadenza»).

(4)I dazi antidumping attualmente in vigore sono dazi ad valorem, istituiti con un’aliquota del 53,2 %, fatta eccezione per Shandong Kaison Biochemical Co., Ltd (5,6 %) e Quingdao Kehai Biochemistry Co., Ltd (27,1 %).

1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza

(5)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (5) la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(6)La domanda di riesame è stata presentata il 19 ottobre 2021 da Jungbunzlauer SA (Francia) («il richiedente»), per conto dell’industria europea del gluconato di sodio, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza e/o reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

1.3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(7)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 18 gennaio 2022 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni nell’Unione di gluconato di sodio originario della RPC. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6) («l’avviso di apertura»).

1.4.Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(8)L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5.Parti interessate

(9)Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, l’altro produttore noto dell’Unione, i produttori noti della RPC e le autorità della RPC, gli importatori, utilizzatori e operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all’apertura dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.

(10)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.100.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A100%3ATOC

Foto:

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