Regolamento Delegato (UE) 2023/751 della Commissione del 30 gennaio 2023 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 67,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese le norme sulla presa di coscienza, la preparazione e il controllo delle malattie. In particolare, il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate all’articolo 5 del medesimo regolamento.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate, in particolare delle malattie di categoria A, B e C in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). Più in particolare, nell’ambito delle misure volte a controllare la diffusione di malattie di categoria A il regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni in caso di focolaio di una malattia di categoria A, nonché restrizioni e condizioni applicabili ai movimenti di animali e loro prodotti dalle zone soggette a restrizioni e al loro interno.

(3)Il regolamento delegato (UE) 2020/687 e il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (4) prevedono due diverse definizioni del termine «budelli», delle quali la definizione corretta è quella di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692. Per garantire la coerenza tra le disposizioni degli atti delegati che integrano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento (UE) 2016/429, la definizione del termine «budelli» di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbe pertanto essere rettificata e allineata con quella del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)A norma dell’articolo 23, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687, l’autorità competente può concedere deroghe alle misure da applicare nella zona soggetta a restrizioni nel caso in cui un focolaio di una malattia di categoria A insorga in uno stabilimento che detiene fino a 50 volatili in cattività, ma non all’obbligo di istituire una zona soggetta a restrizioni, derivante dalle disposizioni di cui all’articolo 21 del medesimo regolamento delegato. Tale obbligo può determinare inutili restrizioni agli scambi e imporre un onere ingiustificato agli operatori e alle autorità competenti.

(5)Le misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbero essere proporzionate ai rischi connessi. In determinate circostanze, se uno stabilimento in cui sono detenuti fino a 50 volatili in cattività non ha contatti diretti o indiretti con altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività, il rischio che tale focolaio contribuisca alla diffusione della malattia può essere insignificante. Per tale motivo le autorità competenti dovrebbero poter derogare all’obbligo di istituire una zona soggetta a restrizioni in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento che detiene fino a 50 volatili in cattività se da una valutazione del rischio eseguita dall’autorità competente emerge che lo stabilimento non ha contatti diretti o indiretti con pollame o altri stabilimenti che detengono volatili in cattività.

(6)È pertanto opportuno modificare l’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/687 al fine di includere gli stabilimenti che detengono fino a 50 volatili in cattività tra i luoghi in cui, in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia di categoria A, l’autorità competente può decidere, in determinate circostanze, se istituire o meno una zona soggetta a restrizioni.

(7)Gli articoli 28 e 43 del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono le condizioni generali per la concessione di deroghe ai divieti relativi ai movimenti di animali e prodotti rispettivamente nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza. Tali condizioni generali specificano le misure che l’autorità competente deve applicare per garantire che il rischio di diffusione di una malattia di categoria A derivante da tali movimenti sia trascurabile. Tali misure comprendono determinate rigorose misure di biosicurezza supplementari durante tutte le operazioni di trasporto dallo stabilimento di origine fino allo scarico nello stabilimento di destinazione che, conformemente agli articoli 28 e 43 del regolamento delegato (UE) 2020/687, è designato dall’autorità competente dello stabilimento di origine. Se è diversa dall’autorità competente per lo stabilimento di destinazione, l’autorità competente per lo stabilimento di origine potrebbe non essere in grado di garantire l’attuazione di tutte le misure, e in particolare di conoscere l’ubicazione degli stabilimenti con animali delle specie elencate, di selezionare un itinerario che eviti tali luoghi o di garantire che le misure di biosicurezza supplementari siano attuate durante lo scarico nello stabilimento di destinazione designato.

(8)Inoltre, se è diversa dall’autorità competente per lo stabilimento di destinazione designato, l’autorità competente per lo stabilimento di origine dovrebbe informare l’autorità competente per lo stabilimento di destinazione in merito a tale designazione. Tuttavia, al fine di garantire la corretta attuazione di tutte le misure di cui agli articoli 28 e 43 del regolamento delegato (UE) 2020/687, la designazione dello stabilimento di destinazione dovrebbe essere definita di concerto tra l’autorità competente per lo stabilimento di origine e quella per lo stabilimento di destinazione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 28, paragrafo 3, e l’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(9)L’articolo 30, paragrafo 2, e l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono le condizioni specifiche per l’autorizzazione dei movimenti di pollastre dagli stabilimenti situati rispettivamente nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza istituite in risposta a un focolaio di una malattia di categoria A. Conformemente a tali articoli l’autorità competente può autorizzare tali movimenti solo se nello stabilimento di destinazione non vi sono altri animali detenuti delle specie elencate. In pratica, in alcuni casi gli stabilimenti di galline ovaiole in cui le pollastre sono spostate possono essere costituiti da diverse unità epidemiologiche, quali definite all’articolo 4, punto 39, del regolamento (UE) 2016/429, che devono essere popolate in momenti diversi per poter garantire una produzione costante di uova durante l’anno. È quindi opportuno modificare l’articolo 30, paragrafo 2, e l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 per prevedere la possibilità che le pollastre provenienti da una zona di protezione o di sorveglianza siano spostate anche in un’unità epidemiologica vuota in uno stabilimento in cui gli animali delle specie elencate sono detenuti in altre unità epidemiologiche.

(10)Gli articoli 39 e 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono le condizioni per la revoca delle misure di controllo applicate rispettivamente nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza. La pulizia e la disinfezione preliminari sono misure essenziali che devono essere effettuate efficacemente per evitare la diffusione della malattia di categoria A dallo stabilimento colpito. Le procedure per la pulizia e la disinfezione sono stabilite nell’allegato IV, punti A e B, di tale regolamento delegato. Conformemente a tali procedure, la pulizia e la disinfezione preliminari sono completate se il disinfettante è rimasto sulla superficie trattata per almeno 24 ore. In base a un noto principio per il controllo e l’eradicazione delle malattie di categoria A, il periodo minimo di durata delle misure che devono essere attuate nelle zone soggette a restrizioni si inizia a conteggiare solo dopo il completamento della pulizia e della disinfezione preliminari.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.100.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A100%3ATOC

Foto:

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