L'UNIONE EUROPEA,
e
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
di seguito gli «Stati membri»,
da una parte, e
LA REPUBBLICA DI COREA,
dall'altra,
RICORDANDO l'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (di seguito «l'accordo»), firmato il 9 settembre 2006 ed entrato in vigore il 1° luglio 2016, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3;
VISTA l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea il 1° gennaio 2007 e l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013;
DESIDEROSI che la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia e la Romania aderiscano all'accordo;
CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, l'adesione di tali Stati all'accordo deve essere approvata tramite la conclusione di un protocollo all'accordo stesso,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia e la Romania sono Parti dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, e adottano il testo dell'accordo e ne prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri.
Articolo 2
Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.
Articolo 3
I testi dell'accordo redatti in lingua bulgara, croata e rumena sono allegati al presente protocollo (1).
Articolo 4
Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti hanno notificato al depositario dell'accordo, mediante note diplomatiche, il completamento delle rispettive procedure giuridiche interne necessarie per l'entrata in vigore del presente protocollo.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi governi, hanno firmato il presente protocollo.
Fatto in duplice esemplare, nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e coreana, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.100.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A100%3ATOC
Foto:
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