IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 9 dicembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (United Nations Security Council – UNSC) ha adottato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2664 (2022), ricordando le sue precedenti risoluzioni che impongono misure sanzionatorie in risposta a minacce alla pace e alla sicurezza internazionali e sottolineando che le misure adottate dagli Stati membri delle Nazioni Unite per attuare le sanzioni si conformano agli obblighi che incombono loro a norma del diritto internazionale e non sono intese ad avere conseguenze umanitarie avverse per le popolazioni civili né conseguenze negative per le attività umanitarie o per coloro che le svolgono.
(2)Esprimendo la propria disponibilità a rivedere, adeguare e porre fine, se del caso, ai suoi regimi sanzionatori tenendo conto dell'evoluzione della situazione sul terreno e della necessità di ridurre al minimo le ripercussioni umanitarie negative indesiderate, al paragrafo 1 della UNSCR 2664 (2022) l'UNSC ha statuito che la fornitura, il trattamento o il pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o la fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali sono consentiti e non costituiscono una violazione del congelamento dei beni imposto dall'UNSC o dai suoi comitati delle sanzioni. Ai fini della presente decisione, il paragrafo 1 dell'UNSCR 2664 (2022) è definito «deroga umanitaria». La deroga umanitaria è applicabile a determinati soggetti, come stabilito in tale risoluzione.
(3)L'UNSCR 2664 (2022) richiede che la deroga umanitaria alle misure di congelamento dei beni si applichi al regime di sanzioni relativo all'ISIL (Da'esh) e Al Qaeda previsto dalle risoluzioni 1267, 1989 e 2253 per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione della risoluzione stessa e indica che l'UNSC intende decidere in merito alla proroga dell'applicazione dell'UNSCR 2664 (2022) prima della data in cui l'applicazione di tale deroga altrimenti scadrebbe.
(4)L'UNSCR 2664 (2022) sottolinea che, se in conflitto con risoluzioni precedenti, la deroga umanitaria prevale su tali risoluzioni precedenti limitatamente all'oggetto del conflitto. L'UNSCR 2664 (2022) precisa, tuttavia, che il paragrafo 1 dell'UNSCR 2615 (2021) resta in vigore.
(5)L'UNSCR 2664 (2022) chiede ai fornitori che si avvalgono della deroga umanitaria di adoperarsi ragionevolmente, anche rafforzando le loro strategie e procedure di gestione dei rischi e di dovuta diligenza, per ridurre al minimo qualsiasi beneficio vietato dalle sanzioni, discenda esso da fornitura diretta o indiretta ovvero da diversione, a vantaggio di persone o entità designate.
(6)Il Consiglio ritiene che la deroga umanitaria alle misure di congelamento dei beni ai sensi dell'UNSCR 2664 (2022) debba applicarsi anche nei casi in cui l'Unione decida di adottare misure complementari relative al congelamento di fondi e risorse economiche oltre a quelle decise dall'UNSC o dai suoi comitati delle sanzioni.
(7)È pertanto necessario modificare di conseguenza le decisioni del Consiglio 2010/413/PESC (1), 2010/788/PESC (2), 2014/450/PESC (3), (PESC) 2015/740 (4), (PESC) 2015/1333 (5), (PESC) 2016/849 (6), (PESC) 2016/1693 (7) e (PESC) 2017/1775 (8).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.094.01.0048.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A094%3ATOC
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