IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC (1).
(2)In base a un riesame della decisione 2011/235/PESC, il Consiglio ritiene che sia opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 13 aprile 2024.
(3)È opportuno cancellare lla voce relativa a una persona designata nell’allegato della decisione 2011/235/PESC. È opportuno aggiornare le voci riguardanti 18 persone e tre entità figuranti nell’allegato della decisione 2011/235/PESC.
(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/235/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/235/PESC è così modificata:
1)all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2024. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
2)l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.094.01.0056.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A094%3ATOC
Foto:
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