Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/725 della Commissione del 31 marzo 2023 che modifica gli allegati V, XIV e XV del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile, al Regno Unito e agli Stati Uniti.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)Più in particolare, gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame, di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna.

(5)Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati nelle province della Nuova Scozia (1) e dell'Ontario (2) (Canada) e confermati tra il 3 marzo 2023 e il 14 marzo 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)Il Cile ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nella regione di O'Higgins (Cile) e confermato il 12 marzo 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7)Inoltre il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nella contea di Cumbria, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 10 marzo 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(8)Anche gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di 22 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati nei seguenti Stati: Florida (1), Pennsylvania (20) e Dakota del Sud (1) (Stati Uniti) e confermati tra il 3 marzo 2023 e il 23 marzo 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(9)A seguito della comparsa di tali recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada, del Cile, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito zone di controllo di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.

(10)Il Canada, il Cile, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Cile, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa della comparsa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.094.01.0026.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A094%3ATOC

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