LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3, e l'articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. La peste suina africana rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento ed è soggetta alle norme di prevenzione e di controllo delle malattie ivi stabilite. L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2) elenca inoltre la peste suina africana come malattia di categoria A, D ed E che colpisce i Suidae, mentre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (3) integra le norme relative al controllo delle malattie di categoria A, B e C di cui al regolamento (UE) 2016/429, anche in relazione alle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana.
(3)Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce norme di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute degli animali derivanti da tali sottoprodotti. Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (5) stabilisce inoltre determinate norme di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese norme relative alle prescrizioni di certificazione per i movimenti di partite dei sottoprodotti di origine animale nell'Unione. Tali regolamenti non coprono tutti i dettagli e gli aspetti specifici relativi al rischio di diffusione della peste suina africana tramite sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III, e tramite sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici provenienti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento misure speciali di controllo delle malattie applicabili a tali sottoprodotti di origine animale e ai movimenti di partite di detti sottoprodotti di origine animale dalle zone soggette a restrizioni I, II e III.
(4)Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (6), che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate in detto allegato. Le norme stabilite dal suddetto regolamento di esecuzione sono state adeguate il più possibile alle norme internazionali, come quelle di cui al capitolo 15.1, «Infezione da virus della peste suina africana», del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (7) (codice WOAH).
(5)Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere un approccio di regionalizzazione, che dovrebbe applicarsi in aggiunta alle misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687, ed inserire in elenchi le zone soggette a restrizioni degli Stati membri interessati da focolai di peste suina africana, o a rischio di esserlo per via della loro vicinanza a tali focolai (gli Stati membri interessati). Tali zone soggette a restrizioni dovrebbero essere differenziate in funzione della situazione epidemiologica della peste suina africana e del livello di rischio, e classificate come zone soggette a restrizioni I, II e III; nell'elenco delle zone soggette a restrizioni III dovrebbero figurare le aree con il livello di rischio più elevato di diffusione di tale malattia e la situazione più dinamica, per quanto riguarda la malattia in questione, nei suini detenuti. Tali zone soggette a restrizioni dovrebbero inoltre essere elencate nell'allegato I del presente regolamento, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati per quanto riguarda la situazione della malattia, di principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica della regionalizzazione con riguardo alla peste suina africana e degli orientamenti dell'Unione sulla peste suina africana concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (8), come pure del livello di rischio di diffusione della peste suina africana e della situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato e negli Stati membri o paesi terzi confinanti, se del caso. Qualsiasi successiva modifica delle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe inoltre essere basata su considerazioni analoghe a quelle utilizzate per l'inserimento delle stesse negli elenchi e dovrebbe tenere conto di norme internazionali, come il codice WOAH, che indicano l'assenza della malattia per un periodo di almeno 12 mesi nella zona o in un paese. In determinate situazioni, tenendo conto della giustificazione fornita dall'autorità competente dello Stato membro interessato, come pure dei principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica della regionalizzazione con riguardo alla peste suina africana e degli orientamenti disponibili a livello di Unione, tale periodo dovrebbe essere ridotto a tre mesi.
(6)Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 la situazione epidemiologica nell'Unione si è evoluta e negli Stati membri sono state raccolte nuove esperienze e conoscenze in materia di epidemiologia della peste suina africana. È pertanto opportuno rivedere e adeguare le attuali misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana stabilite nel suddetto regolamento di esecuzione, tenendo conto di tali sviluppi e al fine di prevenire la diffusione di tale malattia nell'Unione. Di conseguenza, le misure speciali di controllo delle malattie di cui al presente regolamento dovrebbero tenere conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
(7)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che, in generale, si applicano ai movimenti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III di partite di suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni e relativi prodotti. Anche i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e relativi prodotti all'interno delle zone soggette a restrizioni presentano tuttavia rischi in relazione alla diffusione di tale malattia e contribuiscono alla lunga persistenza della malattia in tali zone soggette a restrizioni. Tenendo conto della situazione epidemiologica della peste suina africana negli Stati membri interessati è pertanto opportuno stabilire divieti specifici e misure di riduzione dei rischi per i movimenti di partite di suini detenuti all'interno di tali zone soggette a restrizioni ed estendere di conseguenza l'ambito di applicazione delle attuali misure speciali di controllo delle malattie stabilite nelle norme dell'Unione.
(8)In passato, per garantire una reazione efficace e rapida ai rischi emergenti come la conferma di un focolaio di peste suina africana in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, venivano adottate singole decisioni di esecuzione della Commissione, se del caso, per individuare rapidamente a livello dell'Unione la zona soggetta a restrizioni per i focolai di peste suina africana in suini detenuti, comprendente zone di protezione e sorveglianza, o la zona infetta in caso di focolaio di tale malattia in suini selvatici, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687. Al fine di garantire la chiarezza e la trasparenza delle norme dell'Unione, è opportuno che, a seguito della conferma di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, le aree interessate siano identificate a livello dell'Unione come zone di protezione e sorveglianza o, nel caso di suini selvatici, come zone infette ed elencate nell'allegato II del presente regolamento per la durata di tale regionalizzazione. Al fine di garantire la continuità territoriale delle zone soggette a restrizioni per i suini detenuti o selvatici, in situazioni specifiche e tenendo conto della valutazione del rischio, se del caso, dovrebbe essere anche possibile elencare le zone precedentemente indenni da malattia dopo la conferma di un focolaio di peste suina africana come zone soggette a restrizioni II o III nell'allegato I del presente regolamento anziché elencare tali zone nell'allegato II del presente regolamento.
(9)Tenendo conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana in suini selvatici nell'Unione, le misure speciali di controllo delle malattie, comprese le pertinenti deroghe, applicabili alle zone soggette a restrizioni II di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi anche nelle zone infette elencate nell'allegato II del presente regolamento, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687. A causa del rischio immediato di un'ulteriore diffusione di tale malattia rilevata nei suini selvatici, i movimenti di partite di suini detenuti e relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi non dovrebbero pertanto essere autorizzati dalle zone infette elencate nell'allegato II del presente regolamento.
(10)L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 prevede una deroga all'obbligo di recinzione a prova di bestiame per determinati stabilimenti di suini detenuti per un periodo di tre mesi dalla conferma di un primo focolaio di peste suina africana nello Stato membro in questione, a determinate condizioni. Tenuto conto della situazione specifica negli Stati membri in cui tali recinzioni a prova di bestiame non possono essere costruite entro un breve periodo di tempo per motivi tecnici e amministrativi, è opportuno prevedere nel presente regolamento un periodo prolungato, di sei mesi, al fine di garantire la corretta attuazione delle norme speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.079.01.0065.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A079%3ATOC
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