Regolamento Delegato (UE) 2023/647 della Commissione del 13 gennaio 2023 recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2020/686 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 160, paragrafi 1 e 2, l’articolo 162, paragrafo 4, e l’articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese le norme per la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale, e le norme relative alle prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti di partite di materiale germinale all’interno dell’Unione. Il regolamento (UE) 2016/429 conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, norme che integrano determinati elementi non essenziali di tale regolamento.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione (2) stabilisce norme integrative per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale, la conservazione della documentazione e la tracciabilità del materiale germinale nonché le prescrizioni in materia di sanità animale e certificazione per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti.

(3)Le norme stabilite nel presente regolamento sono necessarie per integrare le disposizioni di cui alla parte IV, titolo I, capo 5, del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale nonché le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria per i movimenti all’interno dell’Unione di partite di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti al fine di prevenire la diffusione di malattie animali trasmissibili all’interno dell’Unione ad opera di tale materiale.

(4)Tali norme sono sostanzialmente collegate tra loro e molte di esse sono destinate a essere applicate in parallelo. È pertanto opportuno che tali norme, nell’interesse della semplicità e della trasparenza, e al fine di facilitarne l’applicazione ed evitarne il moltiplicarsi, siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti numerosi riferimenti incrociati, con conseguente rischio di duplicazione.

(5)In sede di attuazione del regolamento delegato (UE) 2020/686 diversi Stati membri e portatori di interessi hanno indicato che, a seguito di recenti sviluppi e specializzazioni nel settore del materiale germinale, la definizione di «gruppo di raccolta di embrioni» dovrebbe includere anche un gruppo che raccoglie e manipola solo ovociti non fecondati. È pertanto opportuno modificare tale definizione e le prescrizioni ad essa collegate per includervi il suddetto gruppo.

(6)Gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale possono svolgere processi diversi dal sessaggio dello sperma. Ai fini della tracciabilità dei prodotti trasformati, le prescrizioni integrative in materia di tracciabilità, applicabili in precedenza solo allo sperma sottoposto a sessaggio, dovrebbero essere parimenti estese a tutti i prodotti trasformati.

(7)L’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/686 stabilisce una deroga alle prescrizioni in materia di sanità animale per i bovini, i suini, gli ovini, i caprini e gli equini donatori spostati tra centri di raccolta dello sperma. L’esperienza acquisita dagli Stati membri e dai portatori di interessi nell’attuazione di tale articolo ha evidenziato incertezza giuridica per quanto riguarda il grado di coinvolgimento dei veterinari ufficiali. È pertanto opportuno chiarire tale articolo.

(8)L’articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2020/686 stabilisce prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di cani e gatti, principalmente al fine di contenere la rabbia e di promuovere la conformità alle misure preventive in materia di sanità animale contro l’Echinococcus multilocularis. Gli Stati membri e i portatori di interessi hanno sollevato dubbi circa la pertinenza e la proporzionalità di tali prescrizioni. Poiché le pertinenti norme internazionali dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) non contengono prescrizioni comparabili, è opportuno sopprimere l’articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e le formulazioni ad esso collegate nelle prescrizioni relative alla certificazione ufficiale e alla notifica dei movimenti di materiale germinale di cani e gatti tra Stati membri.

(9)L’allegato II, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 stabilisce ulteriori prescrizioni in materia di sanità animale per i suini donatori. Conformemente alla parte 2, capitolo I, punto 1, lettera c), punto iv), di tale allegato, gli animali positivi all’infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini devono essere immediatamente allontanati dall’impianto di quarantena. Gli Stati membri e le parti interessate hanno sollevato dubbi circa la proporzionalità di tale prescrizione alla luce delle difficoltà pratiche e scientificamente dimostrate incontrate con gli attuali metodi diagnostici. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/686 al fine di prevedere diverse possibilità di follow-up quando vengono impiegati diversi tipi di metodi diagnostici per confermare o escludere i casi sospetti conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (3).

(10)L’allegato II, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 stabilisce ulteriori prescrizioni in materia di sanità animale, anche per quanto riguarda le prove per la ricerca della peste suina classica effettuate sui suini detenuti presso i centri di raccolta dello sperma. Le pertinenti norme internazionali della WOAH non richiedono tuttavia prove su tali animali nei paesi in cui non sono stati segnalati focolai di peste suina classica né sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia nei 12 mesi precedenti. È pertanto opportuno interrompere le prove per la ricerca di detta malattia nei suini detenuti presso i centri di raccolta dello sperma nei paesi in cui non è stata segnalata la peste suina classica né sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia nei 12 mesi precedenti.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.081.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A081%3ATOC

Foto:

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