Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/593 della Commissione del 16 marzo 2023 che istituisce nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea.

Giustizia Istockphoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4 e l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

(1)In seguito a un’inchiesta antidumping in conformità dell’articolo 5 del regolamento di base, il 2 maggio 2017 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 (2) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea («il paese interessato») («il regolamento controverso»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio fisso con la seguente aliquota: 104,46 EUR per tonnellata netta per il gruppo Hansol e tutte le altre società.

1.1.Le sentenze nelle cause T-383/17 (3) e C-260/20 P (4)

(2)Il gruppo Hansol (Hansol Paper Co. Ltd. e Hansol Artone Paper Co. Ltd.) («Hansol») ha contestato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale. Il 2 aprile 2020 il Tribunale ha emesso la sentenza nella causa T-383/17, annullando il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 nella parte in cui riguardava Hansol. L’11 giugno 2020, la Commissione ha impugnato la sentenza del Tribunale (causa C-260/20 P). Il 12 maggio 2022, la Corte di giustizia ha respinto il ricorso.

(3)Il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva commesso un errore nella determinazione del valore normale per almeno un tipo di prodotto venduto da Hansol Artone Paper Co. Ltd. («Artone»). In mancanza di vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto, la Commissione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, aveva costruito il valore normale per Artone in base al costo di produzione di Artone. Poiché Hansol Paper Co. Ltd. («Hansol Paper») aveva effettuato vendite rappresentative di quel tipo di prodotto sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali, il Tribunale ha osservato che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il prezzo di vendita sul mercato interno di tale parte come valore normale, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

(4)Il Tribunale ha accertato inoltre che la Commissione aveva commesso un errore manifesto di valutazione nella ponderazione delle vendite nell’Unione europea di rotoli di grandi dimensioni ad acquirenti indipendenti rispetto alle vendite a trasformatori collegati ai fini della trasformazione in rotoli di piccole dimensioni. La Commissione aveva applicato tale ponderazione per rispecchiare correttamente il dumping praticato in generale da Hansol, mentre alla stessa Hansol, su sua richiesta, era stata concessa l’esenzione dall’obbligo di compilare un questionario per tre dei suoi trasformatori collegati. Il Tribunale ha accertato che, non tenendo conto di un determinato volume di rivendite di Schades Nordic, uno dei tre trasformatori collegati nell’Unione, la Commissione aveva sottostimato la ponderazione delle vendite di rotoli di grandi dimensioni effettuate da Hansol ad acquirenti indipendenti, che presentavano un margine di dumping notevolmente inferiore rispetto alle vendite a trasformatori collegati per la rivendita sotto forma di rotoli di piccole dimensioni a operatori commerciali indipendenti. La Commissione aveva pertanto violato l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, in quanto i suoi calcoli non rispecchiavano pienamente la portata del dumping praticato da Hansol.

(5)Il Tribunale ha accertato infine che l’errore di ponderazione descritto al considerando 4 riguardava anche il calcolo del margine di undercutting e di pregiudizio, poiché la Commissione aveva utilizzato la stessa ponderazione per tali calcoli. Il Tribunale ha pertanto constatato che la Commissione aveva violato l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base.

(6)Tali conclusioni sono state confermate dalla Corte di giustizia (5).

1.2.Esecuzione delle sentenze

(7)Conformemente all’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), le istituzioni dell’Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza degli organi giurisdizionali dell’Unione europea comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’ambito di una procedura amministrativa, come l’inchiesta antidumping nel caso di specie, l’esecuzione della sentenza del Tribunale consiste nella sostituzione dell’atto annullato con un nuovo atto, in cui l’illegittimità rilevata dal Tribunale è eliminata (6).

(8)Secondo la giurisprudenza del Tribunale e della Corte di giustizia, la procedura di sostituzione dell’atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l’illegittimità (7). Ciò implica, in particolare, che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude un procedimento amministrativo, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come l’apertura della procedura antidumping. Se ad esempio un regolamento che istituisce misure antidumping definitive viene annullato, la procedura rimane aperta dato che è soltanto l’atto che chiude la procedura ad essere scomparso dall’ordinamento giuridico dell’Unione (8), salvo nei casi in cui l’illegittimità si sia verificata nella fase di apertura. La ripresa del procedimento amministrativo con la reistituzione di dazi antidumping sulle importazioni effettuate durante il periodo di applicazione del regolamento annullato non può essere considerata contraria alla norma di non retroattività (9).

(9)Nel caso di specie, il Tribunale ha annullato il regolamento controverso per quanto riguarda Hansol per i motivi menzionati ai considerando da 3 a 5.

(10)Le risultanze del regolamento controverso che non sono state contestate, o che sono state contestate ma la cui contestazione è stata respinta dal Tribunale, o non sono state esaminate dal Tribunale, e che quindi non hanno portato all’annullamento del regolamento controverso, restano pienamente valide (10).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.079.01.0054.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A079%3ATOC

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

Elezioni europee, 8-9 giugno 2024: #UsaIlTuoVoto O gli altri decideranno per te

 

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
26454
Ieri:
58005
Settimana:
273209
Mese:
901460
Totali:
85693841
Oggi è il: 18-07-2024
Il tuo IP è: 18.191.225.71