Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/592 della Commissione del 16 marzo 2023 recante modifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/244 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Le importazioni di biodiesel originario dell’Argentina sono soggette a dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione (2) («inchiesta iniziale»).

(2)Il 23 maggio 2022 la società Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A («richiedente»), un produttore esportatore argentino, codice addizionale TARIC (3) C497, soggetta a un’aliquota individuale del dazio compensativo del 25,0 %, ha informato la Commissione di aver modificato il proprio nome in Viterra Argentina SA.

(3)Secondo la società in questione la modifica del nome non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota individuale del dazio compensativo ad essa applicata sotto il nome precedente e ha chiesto alla Commissione una conferma in tal senso.

(4)L’Associazione europea dei produttori di biodiesel (European Biodiesel Board, «EBB») non ha condiviso quanto sostenuto dal richiedente, affermando che quest’ultimo ha subito una modifica strutturale più complessa che incide sul suo diritto di continuare a beneficiare del livello della misura stabilito nell’inchiesta iniziale.

(5)Dopo aver raccolto informazioni ed esaminato gli elementi di prova forniti dal richiedente, la Commissione ha ritenuto che la modifica del nome sia stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non abbia dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati esaminati dalla Commissione stessa nell’inchiesta iniziale.

(6)Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo hanno confermato l’affermazione del richiedente secondo cui la modifica del nome è stata approvata dal Registro pubblico di commercio argentino il 3 maggio 2022 e dall’Amministrazione federale delle entrate pubbliche il 1o luglio 2022. La Commissione ha pertanto concluso che la modifica del nome non pregiudica le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2019/244, in particolare l’aliquota del dazio compensativo applicabile alla società in questione.

(7)Sulla base di quanto precede, la modifica del nome dovrebbe prendere effetto a decorrere dalla data in cui la società ha iniziato a operare ufficialmente con il nuovo nome, vale a dire il 1o luglio 2022.

(8)Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni l’industria dell’Unione (EBB) ha ribadito le argomentazioni inizialmente presentate in merito alla richiesta di modifica del nome. Essa ha asserito che la modifica del nome celava un cambiamento strutturale più complesso e che il richiedente ha aumentato le sue attività relative al biodiesel mediante diverse acquisizioni, ha cambiato amministratore delegato, è diventato leader nel settore agricolo in Argentina ed è in qualche modo collegato a un altro produttore esportatore che era fallito.

(9)Si ricorda che tutti i produttori esportatori argentini sono soggetti a un impegno sui prezzi in base al quale devono rispettare un prezzo minimo all’importazione, e che il volume delle loro esportazioni di biodiesel nell’Unione non deve superare una determinata soglia, che viene riveduta ogni anno per l’intero paese.

(10)La Commissione ha esaminato le asserzioni di cui sopra e ha osservato che l’industria non ha fornito elementi di prova sufficienti a corroborare le proprie affermazioni. La Commissione non ha trovato elementi di prova indicanti un impatto delle attività del richiedente sul settore agricolo né dell’asserito aumento della capacità produttiva sulle misure attualmente in vigore. La semplice modifica del nome non consentirà al richiedente di esportare nell’Unione un volume maggiore o di vendere a un prezzo inferiore al prezzo minimo fissato periodicamente dalla Commissione e non può pertanto incidere sulle misure attualmente in vigore o pregiudicarle. Le affermazioni dell’industria dell’Unione non hanno potuto essere prese in considerazione e sono state pertanto respinte.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.079.01.0052.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A079%3ATOC

Foto:

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