Regolamento (UE) 2023/591 della Commissione del 16 marzo 2023.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (2), in particolare l’articolo 1, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

1.MISURE IN VIGORE

(1)Il 17 gennaio 2019 la Commissione ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 («regolamento iniziale»), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di biciclette elettriche («prodotto in esame») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)Nell’inchiesta iniziale si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese in conformità all’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036.

(3)Per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 10,3 % e il 62,1 % sulle importazioni di biciclette elettriche. Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione ad eccezione delle società soggette all’aliquota del dazio compensativo parallela per tutte le altre società ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione (3) è stato istituito un dazio medio ponderato del 24,2 %. Tali produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell’allegato I del regolamento iniziale. È stato istituito un dazio medio ponderato del 16,2 % per altre società che hanno collaborato non incluse nel campione (soggette all’aliquota del dazio compensativo parallela per tutte le altre società ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72). Tali società sono elencate nell’allegato II del regolamento iniziale. È stata inoltre istituita un’aliquota del dazio su scala nazionale del 70,1 % per le biciclette elettriche provenienti dalle società della Repubblica popolare cinese che non si sono manifestate o non hanno collaborato nell’inchiesta antidumping, ma che hanno collaborato nell’inchiesta antisovvenzioni parallela (elencate nell’allegato III del regolamento iniziale).

(4)A norma dell’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale, il paragrafo 2 di tale articolo può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore all’allegato pertinente con le società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette alla media ponderata appropriata dell’aliquota del dazio antidumping, qualora tale nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione prove sufficienti a dimostrare di:

a)non aver esportato nell’Unione il prodotto in esame nel periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1o ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («periodo dell’inchiesta iniziale»);

b)non essere collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, e

c)aver effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale o aver assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione.

2.RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

(5)La società Zhejiang Jollo Technology Co., Ltd («richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all’aliquota del dazio applicabile alle società della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato non incluse nel campione, soggette all’aliquota del dazio compensativo parallela per tutte le altre società, pari al 16,2 % («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»). Il richiedente ha affermato di soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale.

(6)Al fine di determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale («condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»), la Commissione ha innanzitutto inviato al richiedente un questionario nel quale venivano richiesti elementi di prova che dimostrassero il soddisfacimento di tali condizioni. Il richiedente ha risposto al questionario.

(7)La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.

3.ANALISI DELLA RICHIESTA

(8)Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale, che prevede che il richiedente non abbia esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1o ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («periodo dell’inchiesta iniziale»), nel corso dell’inchiesta la Commissione ha constatato che il richiedente non avrebbe potuto esportare biciclette elettriche nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, in quanto ha fornito elementi di prova del fatto che la sua costituzione risaliva al 2021.

(9)Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale, che prevede che il richiedente non sia collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha constatato che il richiedente non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale e che avrebbero potuto collaborare nell’inchiesta iniziale.

(10)Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale, che prevede che il richiedente abbia effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale o abbia assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha constatato, sulla base delle prove documentali fornite, che il richiedente aveva effettivamente esportato biciclette elettriche nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta. Il richiedente ha fornito la documentazione di vendita relativa a operazioni effettuate in Spagna (giugno 2021) e in Italia (agosto 2022).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.079.01.0049.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A079%3ATOC

Foto:

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