LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5, l’articolo 87, paragrafo 3, l’articolo 94, paragrafo 3, l’articolo 97, paragrafo 2, l’articolo 101, paragrafo 3, l’articolo 106, paragrafo 1, l’articolo 118, paragrafi 1 e 2, l’articolo 119, paragrafo 1, l’articolo 122, paragrafo 2, l’articolo 271, paragrafo 2, e l’articolo 279, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La versione in lingua lettone del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (2) contiene errori nel titolo e nel considerando 1, per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi, nel considerando 2, per quanto riguarda il riconoscimento degli incubatoi, nel considerando 11 per quanto riguarda gli incubatoi di volatili in cattività e gli incubatoi di pollame. Il regolamento contiene inoltre diversi errori che incidono sull’ambito di applicazione delle seguenti disposizioni: l’articolo 1, paragrafo 3, per quanto riguarda gli incubatoi di volatili in cattività; l’articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), per quanto riguarda le uova da cova degli incubatoi; l’articolo 1, paragrafo 6, lettera b), per quanto riguarda gli obblighi di informazione per l’autorità competente relativamente ai registri degli incubatoi; l’articolo 1, paragrafo 9, per quanto riguarda gli operatori di incubatoi registrati o riconosciuti; la parte II, titolo I, titolo del capo 2, per quanto riguarda gli incubatoi; l’articolo 7, titolo e frase introduttiva, per quanto riguarda le prescrizioni per il riconoscimento degli incubatoi da cui le uova da cova di pollame o i pulcini di un giorno devono essere spostati in un altro Stato membro; l’articolo 18, titolo e frase introduttiva, per quanto riguarda i registri degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi; la parte II, titolo III, titolo del capo 2, per quanto riguarda gli incubatoi; l’articolo 33, titolo, frase introduttiva e lettera a), per quanto riguarda gli obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori degli incubatoi; l’allegato I, parte 3, titolo, per quanto riguarda le prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli incubatoi; l’allegato I, parte 3, paragrafo 1, frase introduttiva e lettere a) e b), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle misure di biosicurezza per gli incubatoi; l’allegato I, parte 3, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera b), per quanto riguarda le prescrizioni relative alla sorveglianza degli incubatoi; l’allegato I, parte 3, paragrafo 3, frase introduttiva e lettere a), c) ed f), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli incubatoi; l’allegato I, parte 3, paragrafo 5, frase introduttiva e lettera a), punto i), per quanto riguarda le prescrizioni relative alla supervisione degli incubatoi da parte dell’autorità competente; l’allegato I, parte 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle misure di biosicurezza degli stabilimenti che detengono pollame; l’allegato I, parte 4, paragrafo 2, lettera b), per quanto riguarda le prescrizioni relative alla sorveglianza degli stabilimenti che detengono pollame; l’allegato I, parte 4, paragrafo 3, lettera b), punto iii), e lettera e), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli stabilimenti che detengono pollame; l’allegato II, titolo, per quanto riguarda il programma di controllo microbiologico negli incubatoi e i programmi di sorveglianza delle malattie negli stabilimenti che detengono pollame e negli incubatoi; l’allegato II, parte 1, titolo, per quanto riguarda il programma di controllo microbiologico negli incubatoi; l’allegato II, parte 2, titolo, per quanto riguarda i programmi di sorveglianza delle malattie negli incubatoi e negli stabilimenti che detengono pollame; l’allegato II, parte 2, paragrafo 2.4, lettera b), frase introduttiva e punto iv), per quanto riguarda le prescrizioni relative alla matrice di campionamento; l’allegato II, parte 2, paragrafo 2.5, lettera b), prima frase e punti i) e ii), per quanto riguarda le prescrizioni relative alla base e alla frequenza di campionamento.
(2)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua lettone del regolamento delegato (UE) 2019/2035. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.079.01.0046.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A079%3ATOC
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