Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/584 della Commissione del 15 marzo 2023 che rettifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1493 relativo all’autorizzazione della L-metionina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80245.

Giustizia 111

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)L’uso della L-metionina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 e Escherichia coli KCCM 80246 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali è stato autorizzato per un periodo di 10 anni con regolamento di esecuzione (UE) 2022/1493 della Commissione (2).

(2)Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1493 l’indicazione relativa al tenore massimo di umidità e alla percentuale di altri aminoacidi contenuti nell’additivo con il numero di identificazione «3c305ii» è errata.

(3)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1493.

(4)Al fine di evitare perturbazioni all’immissione sul mercato dell’additivo per mangimi dovute all’errore di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1493, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1493, nella colonna «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi», alla voce relativa all’additivo «L-metionina» con il numero di identificazione «3c305ii», la dicitura:

«Preparato di L-metionina con un tenore minimo del 90 % e un tenore massimo di umidità dello 0,5 %

—altri aminoacidi ≤ 0,63 %;» è sostituita dalla seguente:

«Preparato di L-metionina con un tenore minimo del 90 % e un tenore massimo di umidità dell’1,5 %

—altri aminoacidi ≤ 0,70 %;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.077.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A077%3ATOC

Foto:

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