LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)L’uso dell’eugenolo e dell’1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali è stato autorizzato per un periodo di 10 anni con regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 della Commissione (2).
(2)Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 l’indicazione relativa al metodo di produzione dei due additivi summenzionati fa erroneamente riferimento solo alla produzione mediante sintesi chimica, mentre nel caso dell’eugenolo dovrebbe fare riferimento anche all’estrazione dai chiodi di garofano o dall’essenza di chiodi di garofano e, nel caso dell’1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene, all’estrazione dall’olio di pino.
(3)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452.
(4)Al fine di evitare perturbazioni all’immissione sul mercato degli additivi per mangimi dovute agli errori di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1.Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452, nella colonna «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi», alla voce relativa all’additivo «Eugenolo» con il numero di identificazione «2b04003», la dicitura «Prodotto mediante sintesi chimica» è sostituita dalla seguente: «Prodotto mediante sintesi chimica o mediante estrazione dai chiodi di garofano o dall’essenza di chiodi di garofano».
2.Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452, nella colonna «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi», alla voce relativa all’additivo «1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene» con il numero di identificazione «2b04010», la dicitura «Prodotto mediante sintesi chimica» è sostituita dalla seguente: «Prodotto mediante sintesi chimica o mediante estrazione dall’olio di pino».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.077.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A077%3ATOC
Foto:
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