LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese sono soggette a dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 della Commissione (2).
(2)La società Weifang Ensign Industry Co., Ltd., (3) codice addizionale TARIC A882, soggetta a un’aliquota individuale del dazio antidumping del 33,8 %, il 9 giugno 2022 ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio nome in Shandong Ensign Industry Co., Ltd.
(3)La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota individuale del dazio antidumping ad essa applicata sotto il nome precedente.
(4)La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di inchiesta da parte della Commissione.
(5)Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 e in particolare l’aliquota del dazio antidumping applicabile alla società in questione.
(6)La modifica del nome dovrebbe avere effetto a decorrere dalla data in cui la società ha ufficialmente cambiato nome, ossia il 26 maggio 2022. Il richiedente ha presentato la notifica relativa all’approvazione della modifica del nome fornita dalle autorità locali che conferma tale data.
(7)Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando precedenti, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 affinché rispecchi la modifica del nome della società cui è stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC A882.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 è così modificato:
«Weifang Ensign Industry Co., Ltd. A882»
è sostituito da
«Shandong Ensign Industry Co., Ltd. A882».
2.Il codice addizionale TARIC A882 precedentemente attribuito a Weifang Ensign Industry Co., Ltd.si applica a Shandong Ensign Industry Co., Ltd. a decorrere dal 26 maggio 2022. Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Shandong Ensign Industry Co., Ltd. in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 per quanto riguarda Weifang Ensign Industry Co., Ltd.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.077.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A077%3ATOC
Foto:
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