IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada (1) («accordo») è stato firmato dall’Unione conformemente alla decisione (UE) 2022/1158 del Consiglio (2) ed è stato applicato in via provvisoria dal 29 giugno 2022.
(2)L’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo ha istituito un comitato misto incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull’applicazione e sull’attuazione dell’accordo, nonché di esaminarne periodicamente il funzionamento alla luce degli obiettivi prefissati.
(3)A norma dell’articolo 7, paragrafo 6, dell’accordo, il comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno. Al fine di garantire la corretta attuazione dell’accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto.
(4)In base alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’accordo, l’accordo si applica fino al 30 giugno 2023. Tuttavia, il comitato misto deve essere convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza dell’accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogare l’accordo e di quanto.
(5)Affinché sia l’Unione che l’Ucraina continuino a beneficiare degli effetti positivi dell’accordo relativamente all’agevolazione del trasporto di merci su strada tra e attraverso l’Ucraina e l’Unione e alla presenza di corridoi di solidarietà ben funzionanti nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, è opportuno prorogare l’accordo fino al 30 giugno 2024.
(6)Il comitato misto dovrà adottare decisioni per l’adozione del proprio regolamento interno e in merito alla necessità di prorogare, e di quanto, l’accordo.
(7)È quindi opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto riguardo all’adozione del regolamento interno e alla proroga dell’accordo, poiché tali decisioni saranno vincolanti per l’Unione.
(8)La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione acclusi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’articolo 7 dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada («accordo») per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno e la proroga dell’accordo, compresa la sua durata, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2023
Per il Consiglio
Il presidente
G. STRÖMMER
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.075.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A075%3ATOC
Foto:
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