IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)L’Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (2), che impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse marine viventi.
(2)L’Unione è anche parte contraente dell’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (3).
(3)L’Unione ha competenza esclusiva in materia di conservazione delle risorse biologiche marine nel quadro della politica comune della pesca. I poteri così conferiti all’Unione sul piano interno le consentono inoltre di cooperare nell’ambito di organizzazioni internazionali, anche nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca.
(4)La Polonia è parte contraente della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering («convenzione»). L’Unione non è parte della convenzione. In virtù dell’articolo 6, paragrafo 9, dell’atto di adesione del 2003, dalla data dell’adesione, gli accordi di pesca conclusi dagli Stati membri aderenti con paesi terzi devono essere gestiti dall’Unione, che è tenuta a recepire nel proprio ordinamento giuridico ogni decisione adottata nell’ambito della convenzione.
(5)È nell’interesse dell’Unione svolgere un ruolo attivo nell’attuazione della convenzione. Tale linea d’azione promuoverà inoltre la coerenza nell’approccio di conservazione dell’Unione in tutti gli oceani e rafforzerà il suo impegno per la conservazione a lungo termine e l’utilizzo sostenibile delle risorse della pesca a livello mondiale.
(6)Con decisione dell’11 aprile 2016, il Consiglio ha autorizzato la Polonia a negoziare, nell’interesse dell’Unione, una modifica della convenzione che consentirebbe la partecipazione dell’Unione in quanto parte a pieno titolo della convenzione. A tal fine la Polonia doveva proporre una modifica della convenzione per consentire la partecipazione delle organizzazioni regionali di integrazione economica e l’adesione dell’Unione alla convenzione.
(7)Nell’ottobre 2016 la Polonia ha proposto tale modifica della convenzione al depositario della convenzione.
(8)È pertanto opportuno autorizzare la Polonia a ratificare la modifica della convenzione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Polonia è autorizzata a ratificare, nell’interesse dell’Unione europea, la modifica dell’articolo XVI.4 della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering che consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica di diventare parti di tale convenzione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2023
Per il Consiglio
Il presidente
G. STRÖMMER
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.075.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A075%3ATOC
Foto:
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