LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 specifica che non deve essere accettata l’inclusione di un coformulante in un prodotto fitosanitario se è stato stabilito che i suoi residui, in condizioni d’uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di realistiche condizioni d’impiego, hanno un effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o sulle acque sotterranee oppure un effetto inaccettabile sull’ambiente, o che il suo impiego, in condizioni d’uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di realistiche condizioni d’impiego, ha un effetto nocivo sulla salute umana o degli animali oppure un effetto inaccettabile sui vegetali, sui prodotti vegetali o sull’ambiente.
(2)A norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, i coformulanti la cui inclusione in un prodotto fitosanitario non è accettata devono essere inclusi nell’allegato III di tale regolamento. Un primo elenco di coformulanti inaccettabili è stato stabilito dal regolamento (UE) 2021/383 della Commissione (2) che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 recante l’elenco dei coformulanti la cui inclusione in un prodotto fitosanitario non è accettata.
(3)È possibile che l’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 debba essere aggiornato alla luce di nuove conoscenze tecniche e scientifiche. Per garantire un’attuazione uniforme e prevedibile dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è opportuno stabilire norme precise per l’identificazione dei coformulanti inaccettabili in quegli stessi prodotti, che possono successivamente figurare in una versione aggiornata dell’allegato III. A tal fine il presente regolamento stabilisce una serie di criteri dettagliati per determinare se un coformulante potrebbe avere effetti nocivi o inaccettabili come previsto all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il che dovrebbe garantire che i coformulanti rispettino norme di sicurezza che proteggono la salute umana e l’ambiente.
(4)I coformulanti sono sostanze chimiche che possono essere utilizzate per scopi diversi, anche in prodotti fitosanitari. La loro fabbricazione e immissione sul mercato e i loro usi sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio («REACH») (3). I coformulanti devono essere registrati a norma di tale regolamento, anche se sono destinati a essere utilizzati in prodotti fitosanitari. Possono essere identificati come sostanze molto problematiche conformemente all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 o essere soggetti a restrizioni conformemente al titolo VIII di tale regolamento.
(5)L’inclusione di un coformulante in prodotti fitosanitari non dovrebbe essere accettata se tale coformulante è o deve essere classificato come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione, categorie 1A o 1B. Per stabilire una classificazione di pericolo armonizzata dei coformulanti, gli Stati membri o i fabbricanti, gli importatori o gli utilizzatori a valle possono presentare proposte di classificazione armonizzata conformemente all’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(6)L’inclusione di un coformulante in prodotti fitosanitari non dovrebbe inoltre essere accettata se tale coformulante è identificato come sostanza estremamente problematica conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 per motivi diversi dalla sua classificazione come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione, categorie 1A o 1B.
(7)Di conseguenza, se le proprietà dei coformulanti utilizzati in prodotti fitosanitari suscitano la preoccupazione che il loro uso in tali prodotti potrebbe comportare effetti nocivi sulla salute umana o degli animali, gli Stati membri dovrebbero innanzitutto adottare misure adeguate conformemente ai due regolamenti summenzionati, poiché tali proprietà pericolose sono pertinenti anche per tutti gli altri usi delle sostanze in questione, e successivamente proporre l’inserimento dei coformulanti nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(8)L’inclusione di un coformulante in un prodotto fitosanitario non dovrebbe inoltre essere accettata nei casi in cui il coformulante sia stato identificato come inquinante organico persistente a norma del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(9)Inoltre se un coformulante utilizzato in prodotti fitosanitari è stato identificato come avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), non è stato approvato come principio attivo ai fini dell’uso come preservante durante lo stoccaggio oppure, conformemente a tale regolamento, sono state fissate restrizioni che interessano gli usi in prodotti fitosanitari, l’uso del coformulante in questione in tali prodotti dovrebbe essere considerato inaccettabile.
(10)Ai fini dell’efficienza, della coerenza e della prevedibilità, per quanto riguarda le restrizioni specifiche previste dall’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è opportuno garantire che tali restrizioni si applichino anche a tutte le sostanze che potrebbero essere utilizzate o che sono attualmente utilizzate come coformulanti in prodotti fitosanitari.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.075.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A075%3ATOC
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