LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell’Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
(4)Più in particolare, gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione, rispettivamente, di partite di pollame e materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna.
(5)Il 3 marzo 2023 l’Argentina ha notificato ai servizi della Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Tale focolaio è localizzato nella provincia di Río Negro, Argentina, ed è stato confermato il 28 febbraio 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(6)Gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone di cui all’allegato XIV, parte 1, sezione B, e all’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 specificano che è autorizzato l’ingresso nell’Unione dall’Argentina di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna. Inoltre l’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 non impone attualmente trattamenti di riduzione dei rischi per l’ingresso nell’Unione da tale paese terzo di partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna.
(7)Tenuto conto del rischio di introduzione dell’HPAI nell’Unione connesso all’ingresso dall’Argentina di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna, e in assenza di garanzie che consentano la regionalizzazione di tale paese terzo, è opportuno che l’ingresso di tali partite nell’Unione non sia più autorizzato. È inoltre opportuno imporre il trattamento di riduzione dei rischi D, di cui all’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692, per l’ingresso nell’Unione da tale paese terzo di partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna.
(8)Le voci relative all’Argentina negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone di cui alle tabelle nell’allegato XIV, parte 1, e nell’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.
(9)Anche gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di otto focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati nei seguenti Stati: Florida (1), Illinois (1), Nebraska (1), Pennsylvania (4) e Virginia (1) (Stati Uniti), confermati tra il 21 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(10)A seguito della comparsa di tali recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno istituito zone di controllo di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell’influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.075.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A075%3ATOC
Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it