Decisione (UE) 2023/568 del Consiglio del 9 marzo 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione nella 228a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO).

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione sull’aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947 e ha istituito l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO).

(2)Gli Stati membri dell’Unione sono Stati contraenti della convenzione di Chicago e membri dell’ICAO, mentre l’Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell’ICAO. In seno al Consiglio dell’ICAO sono attualmente rappresentati sei Stati membri.

(3)A norma dell’articolo 54 della convenzione di Chicago, il Consiglio dell’ICAO può adottare standard e pratiche raccomandate («SARP») internazionali e designarli come annessi della convenzione di Chicago.

(4)Il Consiglio dell’ICAO, nella sua 228a sessione, è chiamato ad adottare l’emendamento 93 dell’annesso 10, volume I, della convenzione di Chicago.

(5)Lo scopo principale dell’emendamento 93 dell’annesso 10, volume I, della convenzione di Chicago è sostenere l’introduzione del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) a doppia frequenza e multicostellazione mediante l’aggiunta di disposizioni relative all’assegnazione di frequenze di servizio supplementari al sistema di posizionamento globale (GPS), al sistema globale di navigazione satellitare (GLONASS) e al sistema di potenziamento basato su satelliti (SBAS), nonché mediante l’introduzione di disposizioni relative al nuovo sistema di navigazione satellitare BeiDou (BDS) e al sistema Galileo. È inoltre sostenere l’attenuazione del gradiente ionosferico per il sistema di potenziamento basato su infrastrutture terrestri (GBAS).

(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dell’ICAO, poiché l’emendamento 93 dell’annesso 10, volume I, della convenzione di Chicago avrà carattere vincolante nel diritto internazionale e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (1).

(7)La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 228a sessione del Consiglio dell’ICAO o in qualsiasi sessione successiva in merito all’adozione dell’emendamento 93 dell’annesso 10, volume I, della convenzione di Chicago, come indicato nella lettera agli Stati 2021/41, dovrebbe essere quella di sostenere gli emendamenti e di conformarsi pienamente ad essi. Tale posizione dovrebbe essere espressa congiuntamente nell’interesse dell’Unione dagli Stati membri dell’Unione che sono membri del Consiglio dell’ICAO.

(8)Una volta adottato ed esecutivo, l’emendamento 93 dell’annesso 10, volume I, della convenzione di Chicago sarà vincolante per tutti gli Stati membri dell’ICAO, compresi tutti gli Stati membri dell’Unione, in conformità della convenzione di Chicago ed entro i limiti da essa stabiliti.

(9)A norma dell’articolo 38 della convenzione di Chicago, uno Stato contraente che reputi di non potersi attenere del tutto agli standard o alle procedure internazionali adottati dall’ICAO o di non poter conformare completamente i suoi regolamenti o le sue pratiche agli standard o alle procedure internazionali, o che ritenga necessario adottare regolamenti o pratiche che differiscono in qualche punto da quelli introdotti in base a uno standard internazionale, dovrebbe dare immediata notifica all’ICAO delle differenze esistenti tra le proprie pratiche e quelle stabilite dallo standard internazionale.

(10)A norma dell’articolo 90 della convenzione di Chicago, ognuno di tali annessi od ogni emendamento di un annesso adottati dal Consiglio dell’ICAO diventa esecutivo nei tre mesi successivi alla notifica agli Stati contraenti dell’ICAO oppure al termine di un più lungo periodo di tempo fissato dal Consiglio dell’ICAO, a meno che nel frattempo la maggioranza degli Stati contraenti dell’ICAO non abbia manifestato il proprio disaccordo al Consiglio dell’ICAO.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.074.01.0058.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A074%3ATOC

Foto:

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