Decisione (UE) 2023/567 del Consiglio del 9 marzo 2023 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’UE, alla 66a sessione della commissione Stupefacenti sull’inclusione di sostanze nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972 («Convenzione sugli stupefacenti»), è entrata in vigore l’8 agosto 1975.

(2)A norma dell’articolo 3 della Convenzione sugli stupefacenti, la commissione Stupefacenti può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale Convenzione. Può apportare modifiche alle tabelle solo conformemente alle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità («OMS»), ma può anche decidere di non apportare le modifiche raccomandate dall’OMS.

(3)La Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 («Convenzione sulle sostanze psicotrope») è entrata in vigore il 16 agosto 1976.

(4)A norma dell’articolo 2 della Convenzione sulle sostanze psicotrope, la commissione Stupefacenti può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale Convenzione o di eliminarle, sulla base delle raccomandazioni dell’OMS. Dispone di ampi poteri discrezionali nel prendere in considerazione fattori economici, sociali, giuridici, amministrativi e di altro tipo, ma non può agire in modo arbitrario.

(5)Le modifiche alle tabelle della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope hanno ripercussioni dirette sull’ambito di applicazione del diritto dell’Unione in materia di controllo degli stupefacenti. La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio (1) si applica alle sostanze elencate nelle tabelle di tali Convenzioni. Di conseguenza, qualsiasi modifica delle tabelle di tali Convenzioni è incorporata direttamente nelle norme comuni dell’Unione.

(6)Alla sua 66a sessione prevista dal 13 al 17 marzo 2023 a Vienna, la commissione Stupefacenti deve decidere sull’aggiunta di sette nuove sostanze alle tabelle della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope.

(7)L’Unione europea non è parte della Convenzione sugli stupefacenti o della Convenzione sulle sostanze psicotrope. Ha lo status di osservatore senza diritto di voto in seno alla commissione Stupefacenti, in cui nel marzo 2023 siederanno 12 Stati membri con diritto di voto (2). È necessario che il Consiglio autorizzi tali Stati membri ad esprimere la posizione dell’Unione relativamente all’inclusione di sostanze nell’ambito di tali Convenzioni, poiché tali decisioni rientrano nell’ambito di competenza dell’Unione.

(8)L’OMS ha raccomandato l’aggiunta di quattro nuove sostanze alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti e l’aggiunta di tre nuove sostanze alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.

(9)Tutte le sostanze esaminate dal comitato di esperti dell’OMS per la farmacodipendenza («comitato di esperti»), e di cui l’OMS raccomanda l’inclusione nelle tabelle, sono monitorate dall’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze («OEDT») quali nuove sostanze psicoattive ai sensi del regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(10)Secondo la valutazione del comitato di esperti, l’ADB-BUTINACA (nome IUPAC: N-1-(amminocarbonil)-2,2-dimetilpropil-1-butil-1H-indazol-3-carbossiammide) è un cannabinoide sintetico derivato dall’indazolo il cui composto attivo è l’S-enantiomero (n. CAS: 2682867-55-4). L’ADB-BUTINACA non ha alcun uso terapeutico e non ha ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale. Sussistono prove sufficienti del fatto che l’ADB-BUTINACA sia o possa essere verosimilmente oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l’assoggettamento al controllo internazionale. L’OMS raccomanda pertanto che l’ADB-BUTINACA sia incluso nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.074.01.0053.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A074%3ATOC

Foto:

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